Tribunale di Arezzo: perchè il liquidatore, nella liquidazione controllata, non va scelto tra gli iscritti all'albo ex art. 356 CCII
Pubblicato il 23/10/23 08:00 [Doc.12531]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Arezzo 20 ottobre 2023 –  est. Pani 

Liquidazione Controllata - Nomina del liquidatore – Iscrizione all’albo ex art. 356 CCII – Necessità - Esclusione

Segnalazione e massima dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

Ai fini della nomina del liquidatore nella procedura di liquidazione controllata, è sufficiente che il professionista sia scelto tra gli iscritti nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, non essendo necessaria l’iscrizione all’albo ex art. 356 CCII, essendo l’art. 270, c.2, lett. b) norma speciale rispetto al generale art. 356 CCII (conforme, Trib.Vicenza 8.6.2023) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

 


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