Nullità di finanziamenti per l’acquisto di azioni proprie
Pubblicato il 26/06/16 08:18 [Doc.1255]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Venezia, 29 aprle 2016. Giudice Anna Maria Marra.

Segnalazione Avv. Stefano Iorio

Società cooperativa per azioni – Banca Popolare – Operazioni sulle proprie azioni – Concessione di prestiti per l’acquisto di azioni proprie – Applicabilità della disciplina di cui all’art. 2358 c.c. – Oneri probatori

La disciplina dell’art. 2358 c.c. in tema di prestiti e garanzie fornite dalla società per azioni per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie è applicabile anche alle società cooperative, in particolare alle banche popolari, attraverso il richiamo dell’art. 2519 c.c., non sussistendo alcuna ragione d’incompatibilità, a maggior ragione quando la banca stessa abbia dichiarato alle autorità di vigilanza la soggezione a tale disciplina, con la conseguenza che su di essa grava l’onere di dimostrare il rispetto delle condizioni e delle cautele imperativamente previste dall’art. 2358 c.c., mentre il socio finanziato è onerato di dimostrare, anche mediante presunzioni, la correlazione diretta tra i finanziamenti e gli acquisti o le sottoscrizioni di azioni.

Società cooperativa per azioni – Violazione delle condizioni e cautele previste dall’art. 2358 c.c. – Conseguenze – Nullità dei finanziamenti o delle garanzie concessi – Inibitoria cautelare della richiesta di pagamento dei saldi passivi dei conti correnti

Il mancato rispetto delle condizioni imposte dai commi 2 e ss. dell’art. 2358 c.c. per la concessione di prestiti o garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie determina la nullità dei finanziamenti o delle garanzie concessi, per l’espansione del divieto di cui al comma 1, e in via cautelare può inibirsi la richiesta della banca finanziatrice di pagamento dei saldi passivi generatisi sui conti correnti.

Società cooperativa per azioni – Operazioni sulle proprie azioni – Concessione di prestiti per l’acquisto di azioni proprie – Nullità virtuale – Legittimazione ad agire del socio finanziato

La nullità derivante dalla violazione dell’art. 2358 c.c. appartiene al novero delle nullità virtuali e può essere fatta valere dal socio finanziato, portatore di un interesse alla tenuta finanziaria e all’effettività del patrimonio della società di cui ha acquistato o sottoscritto azioni.

Massime a cura dell'Avv. Stefano Iorio


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