Nullità di finanziamenti per lâacquisto di azioni proprie
Pubblicato il 26/06/16 08:18 [Doc.1255]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Venezia, 29 aprle 2016. Giudice Anna Maria Marra.
Segnalazione Avv. Stefano Iorio
Società cooperativa per azioni â Banca Popolare â Operazioni sulle proprie azioni â Concessione di prestiti per lâacquisto di azioni proprie â Applicabilità della disciplina di cui allâart. 2358 c.c. â Oneri probatori
La disciplina dellâart. 2358 c.c. in tema di prestiti e garanzie fornite dalla società per azioni per lâacquisto o la sottoscrizione di azioni proprie è applicabile anche alle società cooperative, in particolare alle banche popolari, attraverso il richiamo dellâart. 2519 c.c., non sussistendo alcuna ragione dâincompatibilità , a maggior ragione quando la banca stessa abbia dichiarato alle autorità di vigilanza la soggezione a tale disciplina, con la conseguenza che su di essa grava lâonere di dimostrare il rispetto delle condizioni e delle cautele imperativamente previste dallâart. 2358 c.c., mentre il socio finanziato è onerato di dimostrare, anche mediante presunzioni, la correlazione diretta tra i finanziamenti e gli acquisti o le sottoscrizioni di azioni.
Società cooperativa per azioni â Violazione delle condizioni e cautele previste dallâart. 2358 c.c. â Conseguenze â Nullità dei finanziamenti o delle garanzie concessi â Inibitoria cautelare della richiesta di pagamento dei saldi passivi dei conti correnti
Il mancato rispetto delle condizioni imposte dai commi 2 e ss. dellâart. 2358 c.c. per la concessione di prestiti o garanzie per lâacquisto o la sottoscrizione di azioni proprie determina la nullità dei finanziamenti o delle garanzie concessi, per lâespansione del divieto di cui al comma 1, e in via cautelare può inibirsi la richiesta della banca finanziatrice di pagamento dei saldi passivi generatisi sui conti correnti.
Società cooperativa per azioni â Operazioni sulle proprie azioni â Concessione di prestiti per lâacquisto di azioni proprie â Nullità virtuale â Legittimazione ad agire del socio finanziato
La nullità derivante dalla violazione dellâart. 2358 c.c. appartiene al novero delle nullità virtuali e può essere fatta valere dal socio finanziato, portatore di un interesse alla tenuta finanziaria e allâeffettività del patrimonio della società di cui ha acquistato o sottoscritto azioni.
Massime a cura dell'Avv. Stefano Iorio
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