Nuovo art. 896-bis c.c. Apicoltura e poteri del Sindaco
Pubblicato il 27/06/16 06:22 [Doc.1258]
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Cons. Stato, sez. V, sentenza 19 maggio 2016 n. 2090 (Pres. Caringella, est. Contessa)

APICOLTURA – NUOVO ART. 896-BIS C.C. – ESERCIZIO DELL’APICOLTURA COME FACOLTÀ RIENTRANTE NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - SUSSISTE
L’articolo 896-bis cod. civ. (per come introdotto ad opera dell’articolo 8 della l. 24 dicembre 2004, n. 313) considera l’apicoltura come attività di interesse nazionale e mira a consentirne quindi generaliter l’esercizio previa l’adozione di alcune (peraltro poche) cautele. Ne consegue che l’esercizio dell’apicoltura secondo le modalità, le prescrizioni e le cautele contemplate dal richiamato articolo 896-bis c.c. rappresenta una facoltà rientrante nel contenuto naturale del diritto di proprietà.

APICOLTURA – NUOVO ART. 896-BIS C.C. – ESERCIZIO DELL’APICOLTURA COME FACOLTÀ RIENTRANTE NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ – POSSIBILITÀ DI INCIDERE SULL’ESERCIZIO DELL’APICOLTURA EX ART. 54 TUEL CON ORDINANZA EXTRA ORDINEM - SUSSISTE
Se è vero che l’articolo 896-bis rappresenta il punto di equilibrio in ambito civilistico fra le esigenze del proprietario apicoltore e quelle dei proprietari confinanti, è altresì vero che il rispetto delle prescrizioni codicistiche per l’esercizio della richiamata attività non esaurisce e non elide la possibilità che l’esercizio di tale attività (pur legittimo de iure civili) possa rilevare nondimeno ai fini dell’attivazione dei poteri di ordinanza extra ordinem di cui all’articolo 54 del TUEL.


CODICE CIVILE
Articolo 896 Bis (Distanze minime degli apiari)
Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.
Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non e' obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

Il presente articolo è stato inserito dall' art. 8, L. 24.12.2004, n. 313, con decorrenza dal 15.01.2005.

ORDINANZA EXTRA ORDINEM - CONDIZIONI
Il comma 5 dell’articolo 54 del TUEL stabilisce che “il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana (…)”. Il richiamato potere può essere attivato solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico: tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario (in tal senso: Cons. Stato, VI, 13 giugno 2012, n. 3490). Il carattere eccezionale del richiamato potere comporta anche che il suo esercizio resti relegato alle sole ipotesi in cui risulta impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico: si tratta di un’ipotesi che non ricorre, di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono fronteggiare le medesime situazioni adottando i rimedi di carattere ordinario (in tal senso: Cons. Stato, V, 20 febbraio 2012, n. 904).


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