Nuovo art. 896-bis c.c. Apicoltura e poteri del Sindaco
Pubblicato il 27/06/16 06:22 [Doc.1258]
di
Cons. Stato, sez. V, sentenza 19 maggio 2016 n. 2090 (Pres. Caringella, est. Contessa)
APICOLTURA â NUOVO ART. 896-BIS C.C. â ESERCIZIO DELLâAPICOLTURA COME FACOLTÃ RIENTRANTE NEL DIRITTO DI PROPRIETÃ - SUSSISTE
Lâarticolo 896-bis cod. civ. (per come introdotto ad opera dellâarticolo 8 della l. 24 dicembre 2004, n. 313) considera lâapicoltura come attività di interesse nazionale e mira a consentirne quindi generaliter lâesercizio previa lâadozione di alcune (peraltro poche) cautele. Ne consegue che lâesercizio dellâapicoltura secondo le modalità , le prescrizioni e le cautele contemplate dal richiamato articolo 896-bis c.c. rappresenta una facoltà rientrante nel contenuto naturale del diritto di proprietà .
APICOLTURA â NUOVO ART. 896-BIS C.C. â ESERCIZIO DELLâAPICOLTURA COME FACOLTÃ RIENTRANTE NEL DIRITTO DI PROPRIETÃ â POSSIBILITÃ DI INCIDERE SULLâESERCIZIO DELLâAPICOLTURA EX ART. 54 TUEL CON ORDINANZA EXTRA ORDINEM - SUSSISTE
Se è vero che lâarticolo 896-bis rappresenta il punto di equilibrio in ambito civilistico fra le esigenze del proprietario apicoltore e quelle dei proprietari confinanti, è altresì vero che il rispetto delle prescrizioni codicistiche per lâesercizio della richiamata attività non esaurisce e non elide la possibilità che lâesercizio di tale attività (pur legittimo de iure civili) possa rilevare nondimeno ai fini dellâattivazione dei poteri di ordinanza extra ordinem di cui allâarticolo 54 del TUEL.
CODICE CIVILE
Articolo 896 Bis (Distanze minime degli apiari)
Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.
Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non e' obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità , muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.
Il presente articolo è stato inserito dall' art. 8, L. 24.12.2004, n. 313, con decorrenza dal 15.01.2005.
ORDINANZA EXTRA ORDINEM - CONDIZIONI
Il comma 5 dellâarticolo 54 del TUEL stabilisce che âil sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dellâordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano lâincolumità pubblica e la sicurezza urbana (â¦)â. Il richiamato potere può essere attivato solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità , per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dallâordinamento giuridico: tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario (in tal senso: Cons. Stato, VI, 13 giugno 2012, n. 3490). Il carattere eccezionale del richiamato potere comporta anche che il suo esercizio resti relegato alle sole ipotesi in cui risulta impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dallâordinamento giuridico: si tratta di unâipotesi che non ricorre, di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono fronteggiare le medesime situazioni adottando i rimedi di carattere ordinario (in tal senso: Cons. Stato, V, 20 febbraio 2012, n. 904).
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