L'accordo transattivo che travolga la risoluzione per grave inadempimento determina l'obbligo per L'ANAC di cancellare l'annotazione in precedenza disposta
Pubblicato il 11/11/23 00:00 [Doc.12584]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.



TAR Lazio, sez. I-quater, 3.11.2023 n. 16273

La circostanza del raggiungimento di un accordo transattivo tra Stazione Appaltante e operatore economico, seguito ad una precedente risoluzione per grave inadempimento del contratto, non comporta per l’ANAC un dovere di cancellare automaticamente l’annotazione disposta in relazione alla risoluzione anzidetta, dovendo invece l’Autorità tenere conto del concreto contenuto della transazione al fine di valutare la permanenza o meno dell’utilità dell’annotazione per le finalità proprie dell’annotazione.

In altri termini, una volta acquisita la notizia dell’intervenuta transazione, l’ANAC ha il dovere di valutare se – in considerazione dello specifico contenuto dell’accordo transattivo sopravvenuto – l’annotazione sia ancora utile al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sull’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico, provvedendo alla sua cancellazione dall’area B solo ove l’accordo transattivo – per il suo concreto contenuto – travolga e superi il fatto storico della risoluzione per grave inadempimento. Il che si verifica quando l’accordo transattivo preveda espressamente il ritiro del precedente giudizio di inaffidabilità, da interpretarsi nel senso di una riconsiderazione dei fatti oggetto della risoluzione e della loro non addebitabilità a fatto dell’impresa.


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