L'esclusione per gravi violazioni tributarie puo' essere disposta solo se e' stata notificata la cartella di pagamento al concorrente
Pubblicato il 11/11/23 00:00 [Doc.12589]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


TAR Veneto, sez. I, 30.10.2023 n. 1530

Il chiaro dato testuale dell’art. 80 c. 4 del d.lgs. 50/2016 consente di precisare che non può costituire violazione (nel senso riferito all’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara) la mera inosservanza del dovere di provvedere al pagamento spontaneo delle imposte dichiarate, quand’anche tale inosservanza si protragga oltre la comunicazione del risultato delle operazioni di liquidazione delle dichiarazioni fiscali effettuate dagli Uffici impositori. La comunicazione dell’esito della liquidazione non contiene del resto alcuna intimazione di pagamento direttamente coercibile, contenendo semmai una sollecitazione all’adempimento accompagnata da una riduzione premiale delle sanzioni, altrimenti dovute in caso di perdurante ritardo. Secondo l’art. 80, può infatti essere qualificata come violazione la sola inottemperanza agli obblighi di pagamento derivanti dalla susseguente notifica (oltreché degli atti impositivi propriamente detti, conseguenti all’esercizio dei poteri di verifica sostanziale e dell’azione accertatrice) delle cartelle di pagamento degli importi calcolati a seguito dell’attività di (mera) liquidazione e correzione formale delle dichiarazioni e dei versamenti, sia in materia di imposte dirette (artt. 36-bis e 36-ter, d.P.R. n. 600 del 1973) sia in materia di imposta sul valore aggiunto (art. 54-bis, d.P.R. n. 633 del 1972).


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