Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali
Pubblicato il 10/11/23 08:45 [Doc.12597]
di Redazione IL CASO.it


DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa della senatrice STEFANI


COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2023

Art. 1.

1. All’articolo 7, comma 1, della legge 21 aprile 2023, n. 49, sono premesse le seguenti parole: « Anche al di fuori dell’ambito di applicazione della presente legge, ».

 

 Il presente disegno di legge si prefigge di estendere l’apprezzabile misura disposta recentemente nella cosiddetta « legge sull’equo compenso » (legge 21 aprile 2023, n. 49) che consente ai professionisti di ottenere dai propri ordini o collegi professionali pareri di congruità aventi valore di titolo esecutivo (nel rispetto di alcune condizioni) ma limitatamente ai rapporti professionali disciplinati con convenzioni stipulate esclusivamente con imprese bancarie o assicurative o con la pubblica amministrazione (come disposto dall’ articolo 2 della predetta legge), anche secondo il recente orientamento del Consiglio nazionale forense (parere n. 24 del 24 giugno 2023).

In particolare l’articolo 7 della legge n. 49 del 2023 prevede che, in alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile (relativi ai procedimenti di ingiunzione) e di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (relativo alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), il parere di congruità emesso dall’ ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisca titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. Inoltre prevede che il giudizio di opposizione si svolga davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui cir- condario ha sede l’ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all’ articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Appare ragionevole e ispirato a criteri di equità e di economia processuale estendere tale possibilità anche ai rapporti professionali intercorsi con clienti « ordinari » e cioè per la generalità delle prestazioni professionali, consentendo infatti di limitare la necessità di adire il giudice ordinario per l’ottenimento di un titolo esecutivo per il pagamento dei compensi ed onorari professionali maturati e non pagati, non solo nei confronti dei cosiddetti « clienti forti ».

L’integrazione qui proposta consentirebbe, inoltre, di limitare il contenzioso giudiziario esentando i professionisti dall’incardinare procedimenti civili monitori o di cognizione per l’ottenimento del titolo esecutivo.

L’impianto dell’articolo 7 della legge n. 49 del 2023, peraltro, prevede già la concreta possibilità per il soggetto « passivo » di partecipare attivamente al procedimento ivi delineato che, nella sua configurazione di natura amministrativa, prevede infatti la necessità del rispetto della procedura di cui alla legge n. 241 del 1990. La previsione dell’applicabilità del procedimento amministrativo rimarrebbe inalterata rispetto a come già disciplinato dall’articolo 7 della legge sull’equo compenso.

Pertanto, con l’articolo 1 del presente disegno di legge si intendere estendere l’ambito di applicazione del nuovo strumento del parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo, oggi incongruo perché limitato nel lato passivo del rapporto professionale ai pochi soggetti ivi compresi.


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