Incorre in conflitto di interesse il direttore dei lavori che abbia svolto attività di consulenza per la partecipazione alla gara in favore del concorrente aggiudicatario
Pubblicato il 17/11/23 09:16 [Doc.12627]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


Cons. Stato, sez. IV, 16.11.2023 n. 9850

La nozione di conflitto di interessi rileva, sotto il profilo soggettivo, nei confronti non solo del personale dipendente, ma anche nei confronti di tutti i soggetti che, in base ad un valido titolo giuridico, possano rappresentare l’ente pubblico o comunque influenzarne le decisioni. Sotto il profilo oggettivo, il conflitto di interessi non opera solo nella fase di gara, applicandosi anche alla fase esecutiva del contratto.

Da tali coordinate discende che può certamente applicarsi la disciplina del conflitto di interessi al soggetto che opera, per conto della stazione appaltante, quale direttore della fase esecutiva, e che questi abbia obbligo di astensione laddove abbia attivamente collaborato, nella fase di gara, con l’impresa aggiudicataria del servizio, trattandosi di circostanza idonea a costituire una minaccia per l’imparzialità e l’indipendenza dell’ente pubblico.

Tali principi sono applicabili anche al Codice Appalti del 2023, essendo le elaborazioni giurisprudenziali acquisite (e su cui si fonda la sentenza) oggetto di esplicita codificazione in tale testo normativo.

(Parole chiave e norme: art. 42 d.lgs. 50/2016; art. 16 d.lgs. 36/2023; conflitto di interesse; direttore dei lavori)


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