Il tribunale di Ancona ribadisce l'ammissibilità del concordato minore per l'imprenditore individuale cancellato dal R.I.
Pubblicato il 20/11/23 08:00 [Doc.12630]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Ancona 15 novembre 2023 –  est. Filippello

Segnalazione dell’avv. Fabiola Tombolini del foro di Ancona

 

Sovraindebitamento - Concordato Minore liquidatorio - Imprenditore cancellato dal Registro Imprese - Ammissibilità – Condizione di inammissibilità ex art. 33 c.4 CCII  - Interpretazione – Applicabilità al solo imprenditore collettivo – Sussistenza 

La cancellazione della ditta individuale dal Registro delle Imprese non è ostativa all’apertura di procedura di concordato minore liquidatorio ex art 74 c. 2 CCII, nonostante il disposto dell’art 33 c. 4 CCII, da intendersi riferito al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

 

Sovraindebitamento - Cancellazione dell’imprenditore individuale dal Registro Imprese -Residui debiti d’impresa - Qualifica di consumatore – Esclusione

L’imprenditore individuale cessato che versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa e non di natura consumeristica non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all’art 67 CCII dovendosi escludere il ricorrere della qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all’art 2 c.1 lett e del CCII. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

 

Sovraindebitamento – Imprenditore individuale cessato – Residui debiti d’impresa – Diritto all’accesso ad almeno una procedura negoziale in alternativa alla liquidazione controllata – Sussistenza

L’imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività sopravvive alla cessazione della ditta e, qualora versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa (e dunque non di natura consumeristica) non può accedere alla ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII. Escludere l'imprenditore individuale cessato anche dall'accesso alla procedura negoziale di concordato minore (anche se di tipo liquidatorio), comporterebbe la inammissibilità, per lo stesso, di qualunque strumento di natura negoziale; per tale debitore l’esdebitazione sarebbe realizzabile esclusivamente con la liquidazione controllata, in aperto contrasto con la ratio ispiratrice del Codice e con la disciplina comunitaria di cui esso è espressione. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


© Riproduzione Riservata