In arrivo il correttivo alla Riforma Cartabia dei Codici Penale e di Procedura Penale
Pubblicato il 21/11/23 08:40 [Doc.12640]
di Giurisprudenza Penale, Editore e Direttore Guido Stampanoni Bassi


La bozza della relazione illustrativa di accompagnamento allo schema di decreto legislativo - approvato ieri - avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150" (riforma Cartabia).

Il testo interviene con alcune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022 nel codice penale, nel codice di procedura penale e nelle leggi speciali, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un’opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma.

Nella elaborazione dei correttivi - si legge nel comunicato stampa del Governo - si è tenuto conto dei contributi provenienti dal mondo accademico, dall’avvocatura e dalla magistratura, che hanno segnalato profili problematici emersi in sede di applicazione della normativa.

Si prevede di intervenire anche in tema di responsabilità degli enti modificando l'art. 61 d. lgs. 231/2001 (Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare) nel senso che il giudice dell’udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche "quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna".

Tale ultima modifica è imposta dal necessario coordinamento con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all’articolo 425, comma 3, come 45 modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 («Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna») in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1, comma 9, lettera m), legge 27 settembre 2021, n. 134 («[...]modificare la regola di giudizio di cui all’articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna»).

In allegato la bozza della relazione illustrativa

 


© Riproduzione Riservata