Deflazione: lâassegno per i figli non âscendeâ ma resta uguale
Pubblicato il 28/06/16 10:31 [Doc.1265]
di
Trib. Milano, sez. IX civ, decreto 9 giugno 2016 (Pres, Manfredini, est. G. Buffone)
ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI â RIVALUTAZIONE MONETARIA â DEFLAZIONE - EFFETTO â INOPERATIVITÃ DELLâINDICE â CONFERMA DELLâASSEGNO NELLA SUA ORIGINARIA MISURA
Lâassegno, rivalutato allâ1 agosto 2015, sarebbe pari ad euro 249,50: il capitale rivalutato risulta più basso del valore iniziale perché l'indice Istat di agosto 2015 è inferiore a quello di agosto 2013 e pertanto la variazione dell'indice nel periodo è negativa (deflazione). Lâimporto, dunque, oggi è pari ad euro 250 posto che lâindice di riferimento adottato dal giudice o dalle parti ha esclusivamente funzione incrementativa dellâassegno; ove negativo, non può applicarsi e dunque la somma resta costante nellâimporto originario, come da ultimo rivalutato finché lâindice è stato positivo. La parte che eventualmente richieda di riconoscere un assegno in misura inferiore, per effetto della rivalutazione propone un comportamento valutabile ex artt. 96, 116 c.p.c.
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