Deflazione: l’assegno per i figli non “scende” ma resta uguale
Pubblicato il 28/06/16 10:31 [Doc.1265]
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Trib. Milano, sez. IX civ, decreto 9 giugno 2016 (Pres, Manfredini, est. G. Buffone)

ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI – RIVALUTAZIONE MONETARIA – DEFLAZIONE - EFFETTO – INOPERATIVITÀ DELL’INDICE – CONFERMA DELL’ASSEGNO NELLA SUA ORIGINARIA MISURA
L’assegno, rivalutato all’1 agosto 2015, sarebbe pari ad euro 249,50: il capitale rivalutato risulta più basso del valore iniziale perché l'indice Istat di agosto 2015 è inferiore a quello di agosto 2013 e pertanto la variazione dell'indice nel periodo è negativa (deflazione). L’importo, dunque, oggi è pari ad euro 250 posto che l’indice di riferimento adottato dal giudice o dalle parti ha esclusivamente funzione incrementativa dell’assegno; ove negativo, non può applicarsi e dunque la somma resta costante nell’importo originario, come da ultimo rivalutato finché l’indice è stato positivo. La parte che eventualmente richieda di riconoscere un assegno in misura inferiore, per effetto della rivalutazione propone un comportamento valutabile ex artt. 96, 116 c.p.c.


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