Sanzioni amministrative: da pagare gli interessi in caso di ritardo
Pubblicato il 28/06/16 23:31 [Doc.1267]
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Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 15 giugno 2016 n. 12324 (Pres. Canzio, rel. D’Ascola)

RITARDATO PAGAMENTO – INTERESSI MORATORI INFRASEMESTRALI MATURATI ANTERIORMENTE ALLA SCADENZA DEL PRIMO SEMESTRE – DEBENZA - SUSSISTE
In tema di sanzioni amministrative, in caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi moratori infrasemestrali nel periodo tra la scadenza dell’obbligo di pagare la sanzione e la data di effettivo pagamento, avvenuto prima della maturazione, al termine del primo semestre, della maggiorazione di cui all’art. 27, comma 6, della l. n. 689 del 1981.


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