Quando il cliente è responsabile di prelievi bancomat illegittimi - I chiarimenti della Cassazione
Pubblicato il 28/11/23 08:47 [Doc.12678]
di Redazione IL CASO.it


Rapporti bancari – Pagamenti con strumenti elettronici – Responsabilità del cliente

La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente.

[Nel caso di specie, la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito affermando che il ricorrente, cliente della banca, doveva essere ritenuto responsabile per la custodia della sua carta e del PIN e che non era riuscito a dimostrare l'adempimento degli obblighi di sicurezza a suo carico.

Il giudice di appello aveva, infatti, ritenuto che il cliente da un lato, non avesse custodito adeguatamente il bancomat (in quanto ha dichiarato di non poter escludere di averlo dimenticato all’interno dello sportello elettronico automatico ed ha aggiunto di essersi reso conto del relativo smarrimento soltanto dopo un controllo fortuito nel proprio portafoglio) e, dall’altro, non avesse custodito adeguatamente il PIN necessario per il funzionamento del bancomat, in quanto tutti i prelievi denunciati (oltre ad altri che non hanno formato oggetto di denuncia) sono avvenuti con l’inserimento corretto del PIN e prima della denuncia e del blocco della carta.]


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