Autotutela tributaria: alle Sezioni Unite i presupposti
Pubblicato il 05/12/23 08:59 [Doc.12703]
di Redazione IL CASO.it
Ordinanza interlocutoria Numero: 33665, del 01/12/2023. Presidente: E. Bruschetta. Relatore: L. Caradonna
Autotutela tributaria - Art. 1 d.m. n. 37 del 1997 - Presupposti - Vizi solo formali o anche sostanziali dell’atto impositivo - Finalità - Interesse individuale del contribuente o interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi - Esercizio del potere di autotutela - Correlazione alla presenza di vizi sostanziali - Deroga al principio di unicità dell’accertamento - Artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972 - Diversità strutturale e funzionale tra autotutela e accertamento integrativo.
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La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione della particolare importanza delle seguenti questioni (peraltro, già oggetto di diversi orientamenti):
1) se l’esercizio del potere di autotutela tributaria, in ragione del tenore letterale dell’art. 1 del D.M. n. 37 del 1997, presupponga l’esistenza di soli vizi formali presenti nell’atto impositivo e non anche vizi a carattere sostanziale e se, di conseguenza, sia diretto alla tutela dell’interesse individuale del contribuente, con esclusione del potere dell'amministrazione finanziaria di adottare provvedimenti di annullamento in malam partem, o sia finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi con gli unici limiti della decadenza dei termini accertativi, ovvero del giudicato;
2) se l’esercizio del potere di autotutela tributaria, giustificata dal principio di «perennità della potestà amministrativa» (quest’ultimo riferito in generale all’azione amministrativa e che trova fondamento nei principi espressi dagli artt. 53 e 97 Cost., che consegue all’esigenza di una continua e puntuale aderenza dell’azione amministrativa all’interesse pubblico) e correlato alla sussistenza di vizi sostanziali (e non solo formali) costituisca un’ulteriore deroga (non specificamente normata alla luce del tenore letterale dell’art. 1 del D.M. n. 37 del 1997) al principio dell’unicità dell’accertamento e ciò tenuto conto degli artt. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma quarto, del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplinano l’istituto dell’accertamento integrativo, e della diversità strutturale e funzionale del potere di autotutela rispetto al potere di accertamento integrativo.
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