Il principio di equivalenza non consente di mutare l'oggetto dell'appalto proponendo soluzioni alternative anziche' equivalenti o migliorative
Pubblicato il 07/12/23 00:00 [Doc.12705]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


Cons. Stato, sez. IV, 4.12.2023 n. 10471

Il principio di equivalenza incontra quale proprio limite l'ipotesi della difformità del bene o del servizio offerto rispetto a quello descritto dalla lex specialis. Consentire l'operatività del principio in questi casi avrebbe infatti l'effetto di distorcere l'oggetto del contratto, consentendo ai partecipanti di offrire un bene radicalmente diverso da quello richiesto dalla stazione appaltante rendendo indeterminato l'oggetto dell'appalto e consentendo la modifica surrettizia in danno della stazione appaltante e dei concorrenti che abbiano osservato la disciplina di gara.
Ne consegue, con riferimento al caso oggetto della sentenza, che non sia possibile offrire un sistema di raccolta porta a porta laddove gli atti di gara abbiano chiaramente configurato il servizio di raccolta dei rifiuti quale di prossimità. I due servizi sono infatti tra di loro ben distinti e il sistema di raccolta porta a porta, in tale caso, non costituisce una soluzione migliorativa ma alternativa e quindi inammissibile.


© Riproduzione Riservata