Procurare Cardino: sulla richiesta di assegnazione di una quota dell'incentivo all'esodo percepito dall'ex marito in occasione della cessazione del rapporto di lavoro
Pubblicato il 07/12/23 08:39 [Doc.12711]
di Redazione IL CASO.it


Con questa requisitoria, il Pubblico Ministero chiede alla Corte di cassazione di rigettare il ricorso principale, proposto da una donna che chiede l'assegnazione di una quota dell'incentivo all'esodo percepito dall'ex marito in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

 

Il Pubblico Ministero sostiene che l'incentivo all'esodo non è assimilabile al Trattamento di fine rapporto (T.F.R.), al quale si riferisce l'art. 12-bis della legge sul divorzio.

L'incentivo all'esodo, infatti, non è previsto dalla legge, ma è il frutto di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro. Inoltre, non è collegato alla durata del rapporto di lavoro, ma è determinato sulla base di altri criteri, come l'età del lavoratore, la sua qualifica e la sua anzianità di servizio.

 

Pertanto, il Pubblico Ministero ritiene che l'art. 12-bis non sia applicabile all'incentivo all'esodo e propone l'enunciazione del seguente principio di diritto:

"L'art. 12-bis, l. 1.12.1970, n. 898, si applica unicamente alle indennità che maturano alla data di cessazione del rapporto di lavoro e che sono determinate in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro ed alla entità della retribuzione corrisposta, qualificabili come quota differita della retribuzione; quali, ad esempio, oltre al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., l'indennità di buonuscita per i dipendenti statali, l'indennità di fine servizio e altre. Non si applica, invece, a quelle erogazioni che, pur corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, non sono assimilabili a quelle sopra descritte; fra cui il c.d. incentivo all'esodo."


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