L'impiego di un'assistente personale che aiuta una persona disabile nella vita quotidiana può essere riservato alle persone della stessa fascia di età
Pubblicato il 12/12/23 00:00 [Doc.12723]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-518/22 | AP Assistenzprofis

 La differenza di trattamento fondata sull’età che ne deriva può essere giustificata alla luce della natura dei servizi di assistenza personale forniti La AP Assistenzprofis è una società tedesca specializzata nell’assistenza e nella consulenza alle persone disabili. Nel 2018 tale la società cerca assistenti personali per una studentessa di 28 anni al fine di aiutarla in tutti gli ambiti della sua vita quotidiana. L’annuncio indica «una preferenza per le persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni». Una candidata non appartenente a tale fascia di età e la cui domanda è respinta ritiene di essere discriminata in ragione della sua età. La Corte federale del lavoro tedesca chiede alla Corte di giustizia in quale misura la tutela contro la discriminazione fondata sull’età, da un lato, e la tutela contro la discriminazione fondata sulla disabilità, dall’altro, possano essere conciliate in una tale situazione. Nella sua sentenza, la Corte di giustizia sottolinea che la preferenza per gli assistenti personali di una determinata fascia di età espressa dalla persona disabile può promuovere il rispetto del diritto all’autodeterminazione di quest’ultima. Nel caso di specie, la normativa tedesca impone espressamente di soddisfare i desideri individuali dei disabili nell’ambito della fornitura dei servizi di assistenza personale. Di conseguenza, le persone interessate devono essere in grado di scegliere come, dove e con chi vivere. In tale contesto, sembra ragionevole aspettarsi che un’assistente personale appartenente alla stessa fascia di età della persona disabile si integri più facilmente nell’ambiente personale, sociale e universitario di quest’ultima. L’imposizione di un requisito di età può quindi essere necessaria e giustificata alla luce della tutela del diritto all’autodeterminazione della persona disabile interessata.


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