Regime fiscale dei proventi derivanti dalla vendita dell'energia e della detrazione prevista dall'articolo 16-bis del TUIR applicabili alle comunità energetiche
Pubblicato il 14/12/23 09:17 [Doc.12740]
di Alberto Valcarenghi, Dottore commercialista


La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) chiede chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione e qualificazione del regime fiscale dei proventi derivanti dalla vendita dell'energia e della detrazione prevista dall'articolo 16-bis del TUIR applicabili alle comunità energetiche ex articolo 42-bis del decreto legge n. 162 del 2019 strutturatesi sotto forma di Enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale.

In particolare, chiede se:

- i principi della risposta n. 37 del 2022, con la quale è stato chiarito che, ai fini delle imposte dirette, nel caso di un gruppo di autoconsumo collettivo di persone fisiche non svolgente attività d’impresa, arte o professione è imponibile solo il corrispettivo corrisposto dal GSE per la quota di energia ceduta eccedente l’autoconsumo istantaneo, possano applicarsi anche nell’ipotesi in cui l’energia sia immessa in rete da parte di una Comunità energetica;

- la detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR spetti anche ad una società a responsabilità limitata propria associata che gestisce un albergo per la realizzazione di un impianto, destinato al suo autoconsumo in sito e, per l’eccedenza dell’energia immessa in rete, alla condivisione attraverso la comunità energetica rinnovabile;

- quale sia il trattamento da riservare alla restituzione delle somme corrisposte dal GSE alla CER ente non commerciale a titolo di “tariffa premio”, “restituzione di componenti tariffarie” e “corrispettivo per la vendita dell'energia”, sia nel caso si tratti di persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, arti e professioni, sia nel caso di membri della CER svolgenti attività d’impresa, in assolvimento ai propri obblighi statutari di perseguire benefici ambientali, economici e sociali per i propri partecipanti. In particolare, chiede se la restituzione delle predette somme ai membri della CER violi il divieto posto in capo agli enti del terzo settore di distribuire utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In merito al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i principi espressi nella risposta n. 37 del 2022 possano applicarsi anche all’ipotesi di comunità energetica che immette in rete l’energia.

Infatti, la risposta n. 37 del 2022 ha chiarito che, ai fini delle imposte dirette, nel caso di un gruppo di autoconsumo collettivo di persone fisiche non svolgente attività d’impresa, arte o professione è imponibile solo il corrispettivo corrisposto dal GSE per la quota di energia ceduta eccedente l’autoconsumo istantaneo.

Tale conclusione si basa sul fatto che, in tale ipotesi, il gruppo di autoconsumo collettivo non svolge attività commerciale, né abituale né occasionale, ma si limita a condividere l’energia prodotta.


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