La Corte conferma che la Commissione non ha dimostrato che il tax ruling concesso ad Amazon dal Lussemburgo fosse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno
Pubblicato il 16/12/23 00:00 [Doc.12742]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-457/21 P | Commissione / Amazon.com e a.

Con una decisione fiscale anticipata (tax ruling) del 2003, le autorità lussemburghesi hanno accettato la proposta del gruppo Amazon relativa al trattamento di due delle sue società figlie stabilite in Lussemburgo ai fini dell’imposta sulle società. Con decisione del 2017, la Commissione ha ritenuto che tale tax ruling costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. Secondo la Commissione, la presa in considerazione di una royalty che una delle due suddette società figlie aveva pagato all’altra a titolo di un accordo di licenza concluso fra le medesime e vertente sull’utilizzo di beni immateriali avrebbe diminuito in modo artificioso la base imponibile della prima società figlia e, in fin dei conti, quella del gruppo Amazon in Lussemburgo e in Europa. Il Lussemburgo e Amazon hanno contestato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Nel maggio 2021, il Tribunale ha ritenuto 1 che la Commissione non avesse dimostrato validamente che la società figlia interessata del gruppo Amazon avesse beneficiato di una riduzione indebita del suo onere fiscale. Esso ha affermato che il Lussemburgo non aveva accordato alcun vantaggio selettivo a favore di tale società figlia e ha quindi annullato la decisione della Commissione. Nella sua sentenza in data odierna la Corte di giustizia respinge l’impugnazione proposta dalla Commissione contro la sentenza del Tribunale. La Corte dichiara che il Tribunale ha erroneamente riconosciuto l’applicabilità generale del principio di libera concorrenza, il quale è diretto a valutare se le transazioni infragruppo avvengano nel rispetto delle condizioni di mercato, nell'ambito dell'attuazione delle regole sugli aiuti di Stato dell’Unione. Infatti, poiché tale principio non ha un'esistenza autonoma nel diritto dell'Unione, la Commissione può invocarlo soltanto quando sia incorporato nel diritto tributario nazionale interessato, nella fattispecie il diritto tributario lussemburghese. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, le linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) relative alle transazioni in parola potevano rivestire importanza nella fattispecie soltanto qualora il diritto tributario lussemburghese vi avesse fatto esplicitamente riferimento. La Corte ne ha dedotto che la Commissione aveva erroneamente determinato il «sistema di riferimento», prima fase di analisi di una misura nazionale al fine di poterla qualificare come aiuto di Stato. Tuttavia, nonostante tali errori di diritto e l’errata conclusione del Tribunale secondo cui, al momento dell’adozione del tax ruling in questione, il sistema di riferimento determinato dal diritto tributario lussemburghese sanciva il principio di libera concorrenza, la Corte conferma la sentenza impugnata, dal momento che la decisione della Commissione doveva, in ogni caso, essere annullata a causa di tale errata determinazione del sistema di riferimento anziché per i motivi esposti dal Tribunale. Il Tribunale, infatti, aveva annullato la decisione della Commissione a causa di errori commessi nell’applicazione del suddetto sistema di riferimento, prendendo dunque Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! le mosse dall’ipotesi scorretta che il medesimo fosse conforme al trattato.


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