L'avvocato generale Kokott si pronuncia sull'acciaieria Ilva, nell'Italia meridionale
Pubblicato il 16/12/23 00:00 [Doc.12745]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


L'impianto non deve causare danni eccessivi alla salute umana Diversi abitanti della città di Taranto, nell’Italia meridionale, hanno agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano affinché sia impedito il proseguimento dell'attività dell'acciaieria Ilva, stabilita a Taranto. Essi sostengono che le emissioni dell'acciaieria minacciano la loro salute e che l’impianto non è conforme ai requisiti della direttiva UE sulle emissioni industriali 1 . Già nel 2019 la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la CEDU), aveva accertato che l’acciaieria - una delle più grandi in Europa, con circa 11 000 lavoratori e una superficie di circa 1 500 ettari - provocava significativi effetti dannosi sull’ambiente e nuoceva alla salute degli abitanti della zona. Misure per la riduzione degli effetti dannosi sull’ambiente erano state previste nelle condizioni di autorizzazione fin dal 2012, ma i termini stabiliti per la loro attuazione sono stati ripetutamente differiti. Il Tribunale di Milano ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) di precisare le condizioni di autorizzazione ai sensi della direttiva relativa alle emissioni industriali. Tale giudice intende acclarare, in primo luogo, quale rilevanza abbiano determinate informazioni riguardanti l’impatto dell’attività dell’acciaieria sulla salute umana, in secondo luogo, quale rilevanza abbiano informazioni su determinate emissioni e, in terzo luogo, se sia ammissibile il ripetuto differimento del termine di realizzazione di determinate misure previste nelle condizioni di autorizzazione. L'avvocato generale Juliane Kokott propone alla Corte di interpretare la direttiva come segue. Nell’autorizzare un impianto e nel riesaminare un'autorizzazione devono essere considerate tutte le sostanze inquinanti emesse in quantità significativa che possono essere previste e il loro impatto sulla salute umana. Qualora i fenomeni di inquinamento ambientale derivanti dall'impianto o prevedibili, nonostante l'uso delle migliori tecniche disponibili, causino danni eccessivi alla salute umana devono essere adottate misure protettive ulteriori. Se misure in tal senso non risultino attuabili, l’impianto non può essere autorizzato. La tutela della salute umana può in tal caso giustificare anche rilevanti pregiudizi economici. In particolare, non possono essere tollerati fenomeni di inquinamento ambientale che, danneggiando la salute umana, violano i diritti fondamentali degli interessati, come accertato dalla CEDU con riferimento all’acciaieria Ilva. Le condizioni di autorizzazione necessarie per garantire il rispetto di direttive anteriori a decorrere dal 30 ottobre 2007 e il rispetto della direttiva relativa alle emissioni industriali a decorrere dal 7 gennaio 2014 dovevano e devono continuare ad essere applicate, senza ulteriori differimenti, dall'entrata in vigore dell'autorizzazione. Solo in circostanze particolari è possibile un differimento, ad esempio qualora la Commissione abbia adottato una nuova decisione sulle migliori tecniche disponibili.


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