Testo definitivo del Dl "Anticipi", le novità in sede di conversione
Pubblicato il 20/12/23 00:00 [Doc.12765]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Dalle locazioni al trattamento Iva per integratori alimentari e chirurgia estetica sanitaria, nel corso dell’iter parlamentare sono stati accolti diversi emendamenti di natura fiscale

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Pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 293/2023, di sabato 16 dicembre, e in vigore da oggi, 17 dicembre, la legge n. 191/2023 di conversione del decreto “Anticipi”, il Dl n. 145/2023, “recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Nel passaggio parlamentare sono tante le misure di natura fiscale introdotte nel decreto fiscale collegato alla manovra, che si sono aggiunte a quelle già disposte nel testo originale, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 ottobre (vedi articolo “Collegato fiscale alla manovra 2024, in Gazzetta ufficiale le nuove misure”).

Di seguito le principali novità tributarie contenute nel testo convertito in legge.

Le modifiche in tema di reddito di lavoro dipendente e assimilati
Già dal 2023 (articolo 3, commi 3-bis e 3-ter) viene modificato il criterio di calcolo del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, viene previsto che in caso di concessione di prestiti sia assunto come valore il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito - al posto del precedente tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno - e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi prestiti.
Sempre in tema di lavoro dipendente, (articolo 3-bis) a decorrere dal 2024, vengono assimilate a questa categoria di reddito ai fini Irpef anche le indennità per cariche elettive e svolgimento di funzioni percepite dai membri del Consiglio superiore della magistratura. Stessa inclusione anche per gli assegni vitalizi dalla loro cessazione.

Proroga del secondo acconto Irpef 2023 e remissione in termini per la Rottamazione-quater
Confermato il rinvio una tantum al 16 gennaio 2024 della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato per il 2022 ricavi o compensi non superiori a 170 mila euro (articolo 4). In sede di conversione è stato espressamente aggiunto che per i titolari sia di reddito agrario che di reddito d’impresa il limite di ricavi e compensi è riferito al volume d’affari. Sull’applicazione della proroga, ricordiamo che l’Agenzia ha fornito chiarimenti con la circolare 31/E del 9 novembre scorso (vedi articolo “Proroga secondo acconto Irpef 2023: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia): per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) e fruiscono del differimento in quanto titolari, nel 2022, anche di reddito d’impresa, il documento di prassi ha già specificato che occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2023) anziché dei ricavi.
Il versamento potrà avvenire entro il 16 gennaio del 2024 senza interessi, oppure potrà essere dilazionato, con interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
È stata invece inserita ex novo in sede di conversione (articolo 4-bis), la remissione in termini per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (la cosiddetta Rottamazione-quater) e che non hanno rispettato le scadenze rateali del 31 ottobre e del 30 novembre 2023: il nuovo articolo 4-bis del decreto dà loro un tempo extra fino al 18 dicembre 2023 per effettuare i versamenti senza sanzioni né interessi mora (vedi articolo “C’è ancora tempo per pagare I e II rata della rottamazione”).

Iva ridotta sugli integratori alimentari, niente imposta sui trattamenti estetici sanitari
Due le novità introdotte in campo Iva: in sede di conversione è stato infatti disposto (articolo 4-ter) l’inserimento degli integratori alimentari nella tabella A parte III allegata al Dpr n. 633/1972, con la conseguente applicazione dell’Iva agevolata al 10%, mentre (articolo 4-quater) si aggiungono alle operazioni esenti da Iva (articolo 10 del Dpr n. 633/1972) le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica. Per l’applicazione del regime di esenzione le finalità terapeutiche devono risultare da apposita attestazione medica. La norma specifica che a fare da spartiacque tra l’applicazione dell’Iva o il regime di esenzione è la data di effettuazione della prestazione: resta fermo, infatti, il trattamento fiscale applicato ai fini dell’Iva alle prestazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Otto, cinque e due per mille e transazione di crediti
Viene meno l’obbligo previsto, a partire dal 2023, in capo ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle schede contenenti le scelte dell'otto, cinque e due per mille Irpef e di conservarle fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. In sintesi, l’articolo 4-quinquies del decreto, introdotto in sede di conversione in Senato, ha abrogato la novità dell’invio telematico delle schede che era stata introdotta dal Dl n. 51/2023 (articolo 4 comma 2) e ha introdotto in via legislativa la procedura di consegna delle buste contenenti le schede per otto, cinque e due per mille secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate (modifica dell’articolo 37, comma 2-bis, del Dlgs n. 241/1997).
Scorrendo il decreto, l'articolo 17-bis contiene un’altra misura in tema di cinque per mille, in particolare la proroga del periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell’Irpef in favore delle Onlus, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). L'efficacia delle disposizioni previste a regime viene spostata a decorrere dal quarto anno (anziché terzo) successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore. Si prolunga inoltre di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2024, il periodo in cui queste organizzazioni continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.
Sempre l’articolo 4-quinquies, inoltre introduce una nuova modalità di espressione del parere conforme da parte dell'Agenzia delle entrate nei casi di proposta di transazione su crediti tributari e contributivi, per cui nei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019, articolo 63, comma 2, terzo periodo) sia espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata dal provvedimento, anziché dalla competente direzione regionale. La decorrenza sarà individuata da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia, ma la novità si applicherà comunque alle proposte di transazioni espresse a partire dal 1° febbraio 2024.

Le novità per corrispettivi telematici, e-fatture, credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
In sede di conversione (articolo 4-quinquies) è stato abolito l’obbligo in capo ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, che sarebbe dovuto scattare al 1° gennaio 2024. La novità interessa i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Ts ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, quindi medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetrici, fisioterapisti, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, ma anche farmacie parafarmacie, ottici e molti altri.
Infine, una novità dal lato dei clienti: viene previsto, infatti, che le fatture elettroniche emesse (e inviate al sistema di interscambio) possano essere visionate dai consumatori attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in automatico, senza necessità di un’opzione esplicita.
Piccola modifica anche per quanto riguarda la procedura di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo utilizzato (articolo 5): il termine di adesione alla procedura, già modificato dal Dl originario dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024, a seguito di una modifica introdotta al Senato, viene ora spostato al 30 luglio 2024. Chi ha già presentato la richiesta telematica di accesso alla procedura e non ha ancora effettuato il versamento dell’unica soluzione o della prima rata potrà inoltre revocare integralmente la richiesta entro il 30 giugno 2024. Le modalità saranno stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Restano confermate le modifiche previste dal testo originario dell’articolo 5 del Dl n. 145/2023: il termine di versamento della prima rata che scadrà il 16 dicembre 2024, così come la seconda e la terza rata ora fissate al 16 dicembre 2025 e alla medesima data del 2026. Di conseguenza, anche gli interessi partono dal 17 dicembre 2024 compresi quelli sulle iscrizioni a ruolo di eventuali rate non pagate. Per quanto riguarda gli atti di recupero il termine per l’emissione degli stessi era stato prorogato di un anno per i crediti utilizzati nel 2016 e nel 2017.

L’imposta sugli aromi destinati ai prodotti liquidi da inalazione
L'articolo 6-bis assoggetta, a decorrere dal 1° maggio 2024, i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, ad un’imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina. L'articolo rinvia quindi a una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la definizione di un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti non conformi.
L’articolo 7 comma 1-bis, dà invece indicazioni sull’accesso a specifiche agevolazioni fiscali (previste dal Dm n. 454/2001) per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, con riferimento a terreni condotti in affitto o in comodato contraddistinti da particella fondiaria di estensione inferiore a 5mila metri quadrati e situati in comuni montani in zone svantaggiate, comuni prealpini, pedemontani o della pianura non irrigua: per queste fattispecie, le prescritte dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che attestino l’esclusiva e piena disponibilità del terreno possono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario.

Assistenza e rappresentanza del contribuente in sede di verifica fiscale
L’articolo 8-bis, inserito al Senato, modifica l’articolo 12, comma 2, dello Statuto del Contribuente (legge n. 212/2000), già oggetto di una specifica revisione secondo quanto previsto dalla Legge di delega per la riforma fiscale (vedi articolo “Focus su delega riforma fiscale – 1 Al centro, lo Statuto del contribuente”). Con il decreto Anticipi viene previsto che anche in sede di verifiche fiscali siano sempre applicabili le regole in tema di assistenza e rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari (contenute nell’articolo 63 del Dpr n. 600/1973).

Crediti d’imposta per l’industria fonografica e gli spettacoli dal vivo
L’articolo 13-bis alza da 1,2 a 2 milioni di euro nei tre anni d'imposta l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali (articolo 78 legge n. 633/1941) e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo (articolo 7 comma 1, legge n. 91/2013).

Affitti brevi

L'articolo 13-ter istituisce il Codice identificativo nazionale (Cin), che dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Al citato ministero è affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale.

Le misure per i soggetti situati nei comuni toscani colpiti degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023
L'articolo 21-bis prevede un differimento dei termini relativi ad alcuni adempimenti e versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale od operativa nei comuni toscani colpiti degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, indicati nell’allegato A del decreto. Si tratta di trenta comuni situati nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato.
In particolare, i versamenti dei tributi (comprese le ritenute alla fonte e le trattenute per le addizionali regionale e comunale dei sostituti d'imposta), dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, così come gli adempimenti tributari che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023. Stesso riconoscimento anche per i versamenti e gli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata previsti dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221): la definizione agevolata degli avvisi bonari; la regolarizzazione di irregolarità formali; il ravvedimento speciale; l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento; la definizione o la conciliazione agevolata delle controversie tributarie; la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione; la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

Risorse aggiuntive per il bonus psicologo 2023
L'articolo 22-bis incrementa di 5 milioni di euro, per il 2023, il limite di spesa del contributo per le spese relative a sessioni di psicoterapia, previsto dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 538, della legge n. 197/2022). Si tratta del cosiddetto bonus psicologo, introdotto, inizialmente per l’anno 2022, dall’articolo 1-quater del decreto legge n. 228/2021 e confermato poi dalla legge di bilancio 2023 per il 2023 e 2024, con un innalzamento dell’importo massimo da 600 a 1.500 euro a persona, parametrato alle diverse fasce dell’Isee (fino a valore massimo dell’indicatore di 50mila euro).

 


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