Fino al 2009, per l'usura la CMS conta in modo "particolare"
Pubblicato il 01/07/16 14:00 [Doc.1277]
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Qui di seguito la riproduzione testuale i due principi di fondo che lâimportante pronuncia di Cassazione 22 giugno 2016, n. 12965 ha rilasciato in materia di usura civile.
«La clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, che preveda lâapplicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con sua automatica riduzione in caso di superamento del c.d. tasso soglia usurario, ma solo mediante lâastratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, è nulla ex art. 1344 c.c., perché tesa a eludere il divieto di pattuire interessi usurari».
Sino allâentrata in vigore della legge n. 2/2009, «ogni eccedenza della CMS in concreto praticata rispetto alle entità massime fissate pro tempore dalle Istruzioni della Banca dâItalia non realizza di per sé un fattore rilevante al fine del superamento del tasso sogli usurario, trattandosi di elemento diverso ⦠non calcolabile nel medesimo coacervo di fattori di costo, pertanto lâeventuale usurarietà del rapporto bancario può conseguire solo da una giustapposizione che, assumendo dal valore percepito di periodo la CMS e riscontratane in ipotesi il superamento di percentuale rispetto a quella massima, vada ad aggiungere tale costo improprio e non dovuto allâinteresse propriamente detto, verificando se, per tale via, non sia stato superato in modo indiretto il tasso soglia per avere questo così oltrepassato lo spread del TEGM».
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