Misure protettive nel Concordato semplificato
Pubblicato il 27/12/23 00:00 [Doc.12777]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima del Dott. Andrea Fontana e della Dott.ssa Valentina Scattolin di Padova.
Tribunale Padova, 12 ottobre 2023, Est. Amenduni
Concordato semplificato – Misure protettive – Inibizione di azioni esecutive e cautelari – Sussistenza
In caso di richiesta da parte dell’imprenditore delle misure protettive nell’ambito del procedimento di omologazione del concordato semplificato, non si ravvisa incompatibilità tra la disciplina del concordato semplificato e le misure protettive, giacché le stesse non sono funzionali esclusivamente alla tutela delle trattative, ma possono risultare strumentali rispetto a ogni altra iniziativa del debitore che appaia meritevole di tutela, anche nell’ambito del concordato semplificato, nonostante la mancata previsione espressa e il dato positivo non univoco, sulla base della possibilità di ricondurre, in ogni caso, il concordato semplificato alla nozione di strumenti di regolazione della crisi, ai quali risultano applicabili le misure previste dagli artt. 54 e 55 c.c.i.i..
Nondimeno, la cessazione degli effetti delle misure protettive disposte durante la composizione negoziata della crisi ex art. 18 c.c.i.i., non deve indurre a ritenere che le misure protettive possano operare soltanto in sede di composizione negoziata, in quanto le stesse, se cessate all’esito della composizione negoziata della crisi, possono essere nuovamente domandate con la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, tra i quali, appunto, rientra anche il concordato semplificato.
La decisione è in corso di pubbliaczione su www.ilcaso.it
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