Ammissibilità della liquidazione controllata con sola finanza esterna
Pubblicato il 01/01/24 20:40 [Doc.12790]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Nola 12 dicembre 2023 – est. Paduano

Segnalazione dell’avv. Claudio Liguori del foro di Napoli

Massima dell’avv. Astorre Mancini, mancini@studiomanciniassociati.it

Liquidazione Controllata - Debitore privo di redditi e beni - Proposta sorretta solo da finanza esterna - Ammissibilità
È ammissibile l’apertura della liquidazione controllata anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori, in assenza di redditi, beni mobili o immobili liquidabili, esclusivamente una somma di denaro erogata da terzi soggetti in funzione della procedura (c.d. “finanza esterna”).

Milita a favore della tesi che ammette l’apertura della procedura anche in assenza di beni e redditi futuri, la circostanza che la procedura di liquidazione controllata si arresta laddove non vi sia la possibilita? di pagare i creditori in alcun modo, in virtu? del richiamo all’art. 233 CCII operato dall’art. 276 CCII, disposizione confermativa della circostanza che la liquidazione a carico del sovraindebitato puo? essere aperta anche senza beni da liquidare e senza diritti da esercitare, salvo poi doversi procedere alla sua chiusura per il combinato disposto dei citati articoli, al pari di quanto avviene con la liquidazione giudiziale.

Decisione in croso di pubblicazione su www.ilcaso.it

 


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