Libera circolazione: la madre di un lavoratore migrante dell'Unione può, quando è a carico di tale lavoratore, richiedere una prestazione di assistenza sociale senza che tale richiesta rimetta in discussione il suo diritto di soggiorno
Pubblicato il 04/01/24 00:00 [Doc.12797]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Un ascendente diretto a carico di un lavoratore cittadino dell'Unione è beneficiario indiretto della parità di trattamento che deve essere concessa a tale lavoratore. Una normativa nazionale che consenta di negare una prestazione di assistenza sociale a un tale ascendente diretto è contraria al diritto dell'Unione. Una cittadina rumena è madre di una cittadina, avente cittadinanza rumena e irlandese, che soggiorna e lavora in Irlanda. La madre ha raggiunto sua figlia in Irlanda nel 2017 e da allora vi soggiorna legalmente in quanto ascendente diretta a carico di una lavoratrice cittadina dell'Unione. Nel corso del 2017 lo stato di salute della madre si è deteriorato a causa della sua artrite. Di conseguenza, ha presentato una richiesta di assegno di invalidità ai sensi del diritto irlandese. Tale richiesta è stata respinta con la motivazione che, se tale assegno le fosse stato concesso, la madre non sarebbe stata più a carico di sua figlia, ma sarebbe divenuta un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale irlandese e, pertanto, avrebbe perso il suo diritto di soggiorno. Un giudice irlandese ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione osti a un tale diniego. La Corte dichiara che il diritto dell'Unione osta a una normativa che consente di negare una prestazione di assistenza sociale a un ascendente diretto che sia a carico di un lavoratore cittadino dell'Unione, o anche di revocargli il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, per il motivo che la concessione della prestazione avrebbe come effetto che tale familiare non sarebbe più a carico del lavoratore migrante e diverrebbe così un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale. Un ascendente diretto, quando è a carico di un lavoratore cittadino dell'Unione, è un beneficiario indiretto della parità di trattamento concessa a tale lavoratore. Se non si concedesse a tale ascendente diretto una prestazione di assistenza sociale, che costituisce per il lavoratore migrante un «vantaggio sociale», ne deriverebbe una violazione della parità di trattamento di tale lavoratore migrante. La concessione di una prestazione di assistenza sociale nello Stato membro ospitante non deve incidere sullo status di ascendente «a carico». Altrimenti, la concessione di una prestazione del genere potrebbe far perdere all'interessato il suo status di familiare a carico e giustificare, di conseguenza, la revoca di tale prestazione, o anche la perdita da parte di quest'ultimo del diritto di soggiorno. In pratica, una soluzione del genere impedirebbe a detto familiare a carico di richiedere tale prestazione. Il lavoratore migrante, versando imposte allo Stato membro ospitante nell'ambito della sua attività lavorativa subordinata, contribuisce al finanziamento delle politiche sociali di tale Stato membro. Egli deve quindi poterne fruire alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali. Pertanto, l’obiettivo di evitare un onere finanziario eccessivo per lo Stato membro ospitante non può giustificare una disparità di trattamento tra i lavoratori migranti e i lavoratori nazionali.


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