Mandato d'arresto europeo: la consegna di una persona ricercata non può essere rifiutata per il solo motivo che si tratta della madre di minori in tenera età
Pubblicato il 06/01/24 00:00 [Doc.12799]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


È soltanto in caso di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro emittente e qualora i diritti fondamentali degli interessati rischino di essere violati che tale consegna può essere eccezionalmente rifiutata Una donna è stata condannata in Belgio, in ’esito ad un procedimento svoltosi in sua assenza, a una pena di cinque anni di reclusione per reati di tratta di esseri umani e di agevolazione dell'immigrazione clandestina. Un giudice belga ha emesso un MAE nei suoi confronti ai fini dell'esecuzione di tale pena. Alcuni mesi dopo, la donna è stata arrestata a Bologna (Italia). Al momento del suo arresto, era incinta ed in compagnia di suo figlio di quasi tre anni. Il giudice italiano incaricato dell'esecuzione del MAE non ha ottenuto, da parte del giudice belga, informazioni relative alle modalità di esecuzione, in Belgio, di una pena a carico di madri conviventi con figli minorenni. Esso ha rifiutato la consegna. Investita della causa, la Corte di cassazione italiana ha chiesto alla Corte di giustizia se, ed eventualmente a quali condizioni, il giudice italiano possa rifiutare l'esecuzione del MAE in un’ipotesi di questo tipo, che non è menzionata, nella decisione quadro sul MAE fra i motivi di non esecuzione di un MAE 1 . La Corte di giustizia risponde che il giudice non può rifiutarsi di dare esecuzione a un MAE per il solo motivo che la persona ricercata è la madre di minori in tenera età con lei conviventi. Tenuto conto del principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, sussiste, infatti, una presunzione secondo la quale le condizioni di detenzione di una madre di minori in tenera età nello Stato membro emittente del MAE siano adeguate a una situazione di questo tipo. Un giudice non può rifiutarsi di dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») per il solo motivo che la persona ricercata è la madre di minori in tenera età con lei conviventi. Nondimeno, detto giudice può rifiutare la consegna di tale persona, in via eccezionale, qualora siano soddisfatte due condizioni: in primo luogo, deve esistere un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale della madre al rispetto della sua vita privata e familiare e dell’interesse superiore dei suoi figli minori, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato membro emittente del MAE, e, in secondo luogo, devono sussistere motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano detto rischio a causa di tali condizioni. Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! La consegna della persona interessata può tuttavia essere rifiutata, a titolo eccezionale, qualora vi siano elementi atti a dimostrare: ? la sussistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale della madre al rispetto della sua vita privata e familiare e dell’interesse superiore dei suoi figli minori, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato membro emittente del MAE; e ? l’esistenza di motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano detto rischio a causa di tali condizioni.


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