Procura europea: la Corte fornisce chiarimenti quanto all'esercizio del controllo giurisdizionale sulle misure investigative transfrontaliere da parte dei giudici nazionali
Pubblicato il 04/01/24 00:00 [Doc.12800]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Quando la Procura europea svolge un’indagine in più Stati membri dell’Unione europea, i giudici dello Stato membro del procuratore che è responsabile dell’indagine sono competenti a verificare l’adozione e la giustificazione delle misure investigative. Il controllo giurisdizionale sulle misure investigative in altri Stati membri può vertere solo sugli elementi relativi all’esecuzione di tali misure. In caso di grave ingerenza nei diritti della persona interessata garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le misure investigative devono essere sottoposte ad un previo controllo giurisdizionale effettuato nello Stato membro del procuratore responsabile dell’indagine. La Procura europea è competente a individuare e a perseguire gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. È organizzata su due livelli, uno centrale e uno decentrato. Quest’ultimo livello è costituito dai procuratori europei delegati (PED), aventi sede negli Stati membri. Nel caso di specie, diverse persone sono perseguite penalmente per una frode relativa all’importazione di biodiesel nell’Unione. Questa frode avrebbe cagionato un danno di circa 1 295 000 euro agli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea conduce un’indagine tramite un PED incaricato del caso in Germania. Ai fini dell’indagine sono stati disposti la perquisizione e il sequestro di beni in Austria. Il PED tedesco incaricato del caso ha quindi delegato l’esecuzione di tali misure a un PED assistente austriaco. Gli imputati contestano tali misure investigative dinanzi al giudice austriaco. Questo giudice ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia questioni volte a stabilire se esso sia autorizzato a esercitare un controllo completo (comparabile a quello che svolgerebbe in una situazione puramente interna) o se il suo controllo debba essere limitato alle questioni procedurali connesse all'attuazione delle misure investigative transfrontaliere. Nella sua odierna sentenza, la Corte risponde che il controllo del PED assistente deve limitarsi alle questioni relative all’attuazione delle misure investigative transfrontaliere. Infatti, l’adozione e la giustificazione di una misura investigativa sono disciplinate dal diritto dello Stato membro del PED incaricato del caso, mentre l’esecuzione di una tale misura è disciplinata dal diritto dello Stato membro del PED assistente. Tuttavia, nel caso di misure investigative che comportino ingerenze gravi nei diritti fondamentali, quali le perquisizioni, lo Stato membro cui appartiene il PED incaricato del caso deve prevedere nel diritto nazionale garanzie adeguate e sufficienti, quali un controllo giurisdizionale preventivo, per assicurare la legittimità e la necessità di tali misure.


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