La Cassazione sull'efficacia probatoria dei documenti acquisti dal CTU
Pubblicato il 03/01/24 09:59 [Doc.12804]
di Redazione IL CASO.it
Processo civile – Attività del consulente tecnico d’ufficio – Acquisizione di documento non prodotti dalle parti – Effetti
Nel contesto di una causa avente ad oggetto la contestazione delle condizioni applicate dalla banca al rapporto, la Cassazione ha colto l’occasione per ribadire l’efficacia probatoria dei documenti acquisiti direttamente dal consulente tecnico d’ufficio ed ha ricordato i seguenti principi:
“il consulente tecnico nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti (non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico), tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio (Cass. SU n. 3086 del 2022; Cass. n. 25604 del 2022; Cass. n. 32935 del 2022).”;
“in materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini a lui demandate e “previo consenso” delle parti, può acquisire, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. n. 34600 del 2022).”;
“i vizi che infirmano l’operato del consulente in caso di violazione della norma che gli impone di raccogliere, al fine di utilizzare i documenti così acquisiti ai fini da ultimo indicati, il “previo consenso” delle parti, sono fonte di nullità relativa, ai sensi dell’art. 157, comma II, c.p.c., della relazione del consulente stesso (Cass. n. 5370 del 2023), la quale, pertanto, dev’essere formalmente eccepita dalla parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia dello stesso, con la conseguenza che, se non denunciata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente tecnico d’ufficio tale nullità resta definitivamente sanata.”;
“l’eccezione di nullità relativa per illegittima utilizzazione da parte del consulente tecnico d’ufficio di documenti che non poteva invece utilizzare, dev’essere formalmente proposta, a norma dell’art. 157, comma II, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell’atto viziato, e cioè la relazione del consulente tecnico d’ufficio, anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell’art. 195, comma III, c.p.c..”;
Nel caso di specie non solo la banca non ha tempestivamente eccepito la nullità delle operazioni peritali, ma neppure consta uno specifico motivo di appello sulle modalità di ingresso dei contratti nel materiale probatorio, anzi anche in questa sede la ricorrente afferma che era sufficiente contestare il mancato assolvimento dell'onere della prova e non la irregolarità (recte: nullità) della consulenza tecnica di ufficio. Di conseguenza, sulla scorta dei principi richiamati, deriva che una volta che in sede istruttoria, e segnatamente nell’ambito di una consulenza contabile, siano stati acquisiti documenti e la regolarità di questa acquisizione non viene contestata dalla parte -nei termini sopra specificati- i predetti documenti fanno parte del materiale probatorio che il giudice legittimamente pone a fondamento della propria decisione e concorrono a completare il quadro probatorio offerto dalla parte, anche se in ipotesi inizialmente carente.
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