Onere probatorio a carico del cliente attore in ripetizione che assume l'assenza originaria della forma scritta ex art. 117 TUB
Pubblicato il 04/01/24 00:00 [Doc.12807]
di Redazione IL CASO.it


Sentenza Corte Appello Firenze relativa ad onere prova mancata forma scritta ante decennio

Corte Appello Firenze, sentenza 14 dicembre 2023 n. 2504, Pres. Delle Vergini Est. Nannipieri 

Obbligazioni bancarie – onere della prova a carico del correntista che agisca in ripetizione – mancata forma scritta ex 117 TUB – contratto risalente ad oltre dieci anni prima – onere di consegna ex 119 TUB o di produzione a carico della banca - insussistenza 

Il correntista che agisca per la restituzione d'importi illegittimamente addebitati o per la rideterminazione del saldo ha l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, ancorché si tratti di un fatto negativo; in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni l'onere probatorio a carico del cliente attore in ripetizione che assume l'assenza originaria della forma scritta ex art. 117 TUB non può dirsi assolto solo con la mancata consegna del contratto ex 119 TUB ovvero con la mancata produzione in giudizio ad opera della banca, posto che quest'ultima non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore.

 


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