Estinzione del giudizio tributario pendente a seguito dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione con transazione fiscale
Pubblicato il 08/01/24 00:00 [Doc.12816]
di Redazione IL CASO.it


Accordo di ristrutturazione dei debiti – Contenzioso tributario – Transazione fiscale – Omologazione – Effetti

Il giudizio si estingue in tutti i casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge e ogni altro caso di cessata materia del contendere, tra cui naturalmente rientra quello contemplato al comma 5 dell'art. 182-ter L. fall., norma ora rieditata dal comma 3 dell’art. 63 CCII, deputato a disciplinare nel rinnovato perimetro concorsuale la transazione su crediti tributari e contributivi.

In particolare, la transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall., conclusa dalle parti e sulla quale sia intervenuta l’omologazione da parte del competente tribunale dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora sopravvenuta alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale.

 


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