Detenzione in nomine alieno ed interversione del possesso ad usucapionem
Pubblicato il 08/01/24 00:00 [Doc.12818]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima dell’Avv. Ugo Campese.
Tribunale di Benevento, Prima Sezione Civile, sentenza numero 2503 del 22 dicembre 2023, Est. Aldo De Luca
Possesso – Detenzione – Interversione – Prova.
Qualora l’attore deduca di avere iniziato ad esercitare il potere di fatto sul bene immobile prima quale detentore del dante causa dei convenuti (anche come procuratore generale) e successivamente in nome proprio, è onerato della prova relativa alla mutazione del titolo del possesso “per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario”, ai sensi dell’articolo 1164 del Codice Civile.
L’interversione del possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale possa desumersi la cessazione del possesso in nome altrui e l’inizio del possesso in nome proprio.
Occorre, pertanto, un’attività materiale che renda esteriormente riconoscibile al proprietario che il detentore abbia iniziato a possedere in maniera esclusiva. A tal fine non rilevano i miglioramenti del bene immobile, che di per sé stessi non costituiscono atti idonei a manifestare una concreta opposizione contro il proprietario, ma si traducono in un abuso derivante dalla materiale disponibilità del bene che ha avuto l’attore.
In difetto di prova dell’animus possidendi non sussiste interversione del possesso e deriva l’infondatezza della domanda subordinata di corresponsione dell’indennità per i miglioramenti apportati al bene, in quanto l’articolo 1150 del Codice Civile è norma di natura eccezionale e non si applica in via analogica al detentore, ancorché qualificato.
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