All'opposizione a decreto penale di condanna non si applicano - in quanto incompatibili - i requisiti ora richiesti, per le impugnazioni, dall'art. 581 commi 1-ter e 1-quater c.p.p. (mandato ad impugnare e elezione di domicilio).
Pubblicato il 10/01/24 00:00 [Doc.12823]
di Giurisprudenza Penale, Editore e Direttore Guido Stampanoni Bassi


La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento (originale) con cui un GIP aveva dichiarato inammissibile l'opposizione avverso un decreto penale essendo l'atto carente dei requisiti formali richiesti per la ammissibilità dall'art. 581 c.p.p.

La dottrina prevalente e la giurisprudenza includono l'opposizione tra i mezzi di impugnazione ordinari qualificando l'opposizione a decreto penale di condanna quale vero e proprio atto di gravame. Se da ciò discende l'applicabilità, in quanto compatibile, della disciplina generale sulle impugnazioni, va, tuttavia, rilevato che l'opposizione a decreto penale di condanna non é assimilabile tout court alle impugnazioni in senso tecnico.

Se queste ultime costituiscono, infatti, uno strumento di controllo avverso un giudizio di un grado diverso, mediante la sottoposizione ad altro giudice di doglianze relative alla decisione emessa, lo stesso non può dirsi per l'atto oppositivo. In altri termini l'opposizione può essere assimilata ai mezzi di impugnazione, ma non identificata con essi.

Inoltre, l'art. 461 c.p.p., come modificato, non contiene alcun richiamo all'art. 581 c.p.p. ed il dato letterale depone per l'incompatibilità dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p. con la peculiare natura del giudizio di opposizione.

L'inequivoca formulazione dell'art. 581 c.1 quater c.p.p. é di per sé certamente incompatibile con una sua applicazione all'opposizione a decreto penale di condanna in quanto la necessità di uno specifico mandato ad impugnare é limitata dalla norma alla sola ipotesi dell'imputato rispetto al quale si sia proceduto in assenza.

Va altresì rilevato che le nuove disposizioni stabiliscono peculiari adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di secondo grado, e non sono astrattamente inquadrabili nei principi generali che regolano il sistema delle impugnazioni e, inoltre, con tali norme si é previsto un onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado, ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità.

Per di più la norma transitoria di cui all'art. 89 d.lgs. n. 150/2022 (secondo cui le disposizioni di cui all'art. 581 commi 1-ter e 1-quater si applicano "per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto") detta una regola testualmente riferita alla impugnazione delle sentenze che non é applicabile ad un caso non espressamente previsto (anzi escluso) dalle norme processuali regolatrici della fattispecie.

 


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