Un condominio che intende eseguire dei lavori di efficientamento energetico su un edificio danneggiato dal sisma 2009, diventato nuovamente agibile grazie ai contributi per la ricostruzione, non potrà beneficiare della disposizione che riconosce il Superbonus nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 (articolo 119, comma 8-ter, decreto “Rilancio”), ma dovrà applicare la disposizione con la graduale riduzione dell’aliquota (articolo 119, comma 8-bis, decreto “Rilancio”), che nel dettaglio prevede:
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110% per le spese sostenute entro il 2022
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90% per le spese sostenute entro il 2023
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70% per le spese sostenute entro il 2024
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65% per le spese sostenute entro 2025.
Sono le conclusioni a cui è pervenuta l’Agenzia con la risposta n. 4 del 9 gennaio 2024.
L’Agenzia fa un quadro della disposizione che ha mantenuto il Superbonus al 110% (comma 8-ter dell’articolo 119 del Dl “Rilancio”) e della relativa prassi che ha meglio delineato la ratio della misura.
La norma, in sintesi, intende agevolare i contribuenti che devono fare dei lavori sugli edifici dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, dislocati nei Comuni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, a favore dei quali siano stati erogati dei contributi per la ricostruzione.
Anche la risoluzione n. 8/2022 ha precisato che il citato comma 8-ter fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dello stesso 119 del Dl “Rilancio” che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi destinati agli immobili danneggiati dal sisma. Per effetto di tale richiamo l’Agenzia ritiene che la disposizione si applichi alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi erogati a seguito di eventi sismici. Le erogazioni invece sono escluse se il danno esisteva anche prima dell’evento sismico e se lo stesso danno non sia così grave da determinare l’inagibilità dell’immobile.
La condizione di “inagibilità”, quindi, è un requisito fondamentale per l’applicazione della disposizione.
Considerato che nel caso in esame, a seguito dell’utilizzo del contributo, il fabbricato è tornato agibile, l’Agenzia ritiene che il condominio istante non rientri fra i beneficiari della disposizione di favore e debba, invece, applicare il comma 8-bis dello stesso articolo 119 del Dl “Rilancio” con la progressiva riduzione di aliquota su indicata.
A completamento del parere fornito, l’Agenzia ricorda che le precedenti disposizioni continuano ad applicarsi ai lavori dei condomìni per i quali:
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la Cila sia stata presentata alla data del 31 dicembre 2022 a condizione, tuttavia, che la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater (Dl n. 176/2022).
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la Cila sia stata presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022 (circolare n. 13/2023).
La data della delibera assembleare dovrà essere comunque attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, in assenza di tale figura come nel caso dei “mini condomìni”, dal condomino che ha presieduto l'assemblea.
Infine, l’Agenzia ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 2 comma 2 del Dl n. 11/2023, nei casi d'interventi effettuati dai condomìni sarà possibile fruire dell'opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito per le spese sostenute per gli interventi agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio, per i quali, al 16 febbraio 2023, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila (circolare n. 27/E del 7 settembre 2023).