La Cassazione sulla manipolazione del tasso Euribor
Pubblicato il 12/01/24 08:18 [Doc.12833]
di Redazione IL CASO.it
Sez. 3 - , Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023 (Rv. 669588 - 01)
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA
CONCORRENZA - Intese vietate dall'art. 2 l. n. 287 del 1990 - Nozione - Accordo manipolativo del tasso Euribor (decisione della Commissione Europea del 4/12/2013) - Contratti facenti riferimento al tasso manipolato - Nullità - Efficacia probatoria della decisione della Commissione - Prova privilegiata - Partecipazione della banca all'intesa illecita - Irrilevanza
Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato; ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente.
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