La Corte respinge l'impugnazione della Wizz Air relativa all'aiuto per il salvataggio concesso dalla Romania alla TAROM
Pubblicato il 16/01/24 00:00 [Doc.12837]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Tale aiuto, pari a EUR 36 660 000, è compatibile con il diritto dell’Unione Nel febbraio 2020 la Romania ha notificato alla Commissione europea un aiuto per il salvataggio, costituito da un prestito di circa EUR 36 660 000, che essa intendeva concedere alla compagnia aerea rumena TAROM. Con decisione del 24 febbraio 2020 la Commissione ha qualificato tale sovvenzione come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno. La compagnia aerea Wizz Air ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Con sentenza del 4 maggio 2022 il Tribunale ha respinto il ricorso 1 . Secondo il Tribunale, l’aiuto in questione è compatibile con il mercato interno, in quanto mira a prevenire le difficoltà di ordine sociale o un fallimento del mercato che potrebbero derivare da un’interruzione dei servizi della TAROM per quanto riguarda la connettività di regioni rumene. La Wizz Air ha impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia, che oggi respinge integralmente l’impugnazione e conferma, così, la sentenza del Tribunale. La Corte ribadisce che la dimensione relativamente ridotta del mercato rilevante non osta a che un servizio fornito in tale mercato possa essere qualificato come importante, qualora la sua interruzione rischi di comportare gravi difficoltà di ordine sociale o di costituire un fallimento del mercato. È quanto si verificherebbe nell’ipotesi di cessazione dell’attività della TAROM: essa sarebbe pregiudizievole per la connettività delle regioni rumene servite esclusivamente da tale compagnia, nonché per la loro situazione economica. Di conseguenza, la Commissione, per valutare se esistesse un rischio di interruzione di un servizio importante per la società rumena, non era obbligata a tener conto della dimensione del mercato in cui opera la TAROM o della quota da essa detenuta. La Corte respinge altresì gli argomenti della Wizz Air relativi all’ipotesi della sostituzione della TAROM da parte dei suoi concorrenti nei collegamenti interni operati esclusivamente da tale compagnia, alla ripetuta messa a disposizione di sovvenzioni statali a favore della TAROM nonché tutti gli altri motivi di diritto sollevati dalla Wizz Air.


© Riproduzione Riservata