L'avvocato generale Kokott propone alla Corte di confermare l'ammenda di EUR 2,4 miliardi inflitta a Google per aver favorito il proprio servizio di comparazione di prodotti
Pubblicato il 15/01/24 08:20 [Doc.12839]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-48/22 P | Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping)

Come stabilito dalla Commissione e confermato dal Tribunale, Google ha utilizzato la propria posizione dominante nel mercato dei servizi di ricerca generale come leva per favorire il proprio comparatore di prodotti visualizzando in maniera preferenziale i suoi risultati Con decisione del 27 giugno 2017 1 , la Commissione ha constatato che Google avrebbe favorito, nella sua pagina dei risultati della ricerca generale, i risultati del proprio comparatore di prodotti rispetto a quelli dei comparatori di prodotti concorrenti. Google, infatti, presentava i risultati di ricerca del proprio comparatore di prodotti in cima a tale pagina e in modo prominente, con informazioni grafiche e testuali attraenti, nelle cosiddette Shopping Units. Per contro, i risultati di ricerca degli altri comparatori di prodotti, suoi concorrenti, apparivano solo in posizione meno favorevole come link blu. Ciò ha comportato che gli utenti cliccassero con maggiore frequenza i risultati del comparatore di prodotti di Google rispetto a quelli dei concorrenti. La conseguente deviazione del traffico proveniente dalla pagina dei risultati generali di Google non si basava su una migliore qualità del servizio di comparazione dei prodotti della stessa. Essa risultava invece dall’autofavoritismo e dall’effetto leva sulla pagina dei risultati generali di Google, vale a dire dallo sfruttamento della posizione dominante di Google nel mercato dei servizi di ricerca generale su Internet 2 . I comparatori di prodotti concorrenti facevano tuttavia affidamento sul traffico proveniente dalla pagina dei risultati generali di Google per avere successo commerciale e rimanere all’interno del mercato dei servizi di ricerca specializzata di prodotti. La Commissione ha concluso che Google aveva abusato della sua posizione dominante nei mercati della ricerca generale su Internet e della ricerca specializzata di prodotti e le ha inflitto, per tale motivo, un’ammenda di importo pari a EUR 2 424 495 000, di cui EUR 523 518 000 in solido con Alphabet, sua azionista unica. Google e Alphabet hanno impugnato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Con sentenza del 10 novembre 2021 3 , il Tribunale ha sostanzialmente respinto il ricorso e ha, in particolare, confermato l’ammenda. Per contro, il Tribunale ha ritenuto che non fossero dimostrati gli effetti anticoncorrenziali anche solo potenziali del comportamento di Google nel mercato dei servizi di ricerca generale. Di conseguenza, esso ha annullato la decisione nella parte in cui la Commissione vi aveva constatato una violazione del divieto di abuso di posizione dominante anche in relazione a tale mercato. Google e Alphabet hanno quindi proposto impugnazione dinanzi alla Corte, chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva respinto il loro ricorso e l’annullamento della decisione della Commissione. Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! L’avvocato generale Juliane Kokott propone alla Corte di respingere l’impugnazione e, pertanto, di confermare l’ammenda inflitta a Google. L’autofavoritismo contestato a Google costituisce, secondo l’avvocato generale, una forma autonoma di abuso risultante dall’applicazione di condizioni inique di accesso ai comparatori di prodotti concorrenti, purché esso produca effetti anticoncorrenziali almeno potenziali (come la Commissione ha constatato nella causa di cui trattasi, sotto forma di effetti di esclusione nel mercato dei servizi di ricerca specializzata di prodotti). A una siffatta forma di abuso non sarebbero applicabili i rigorosi criteri diretti al riconoscimento di un abuso attraverso il rifiuto di fornire l’accesso a un «servizio essenziale» (cosiddetti criteri Bronner 4 ) La Commissione e il Tribunale hanno correttamente affermato che la disparità di trattamento dei concorrenti mediante autofavoritismo era attuata da Google mediante l’utilizzo di un effetto leva che consisteva nello sfruttare la propria posizione dominante nel mercato dei servizi di ricerca generale su Internet al fine di ottenere vantaggi concorrenziali nel mercato a valle dei servizi di ricerca specializzata di prodotti, sul quale non deteneva (ancora) tale posizione.


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