Chiarimenti in merito al riconoscimento della formazione per l'iscrizione all'albo ex art. 356 Codice della Crisi (CCII) anche per i gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi del comma 6, art. 4 del DM 202/201
Pubblicato il 15/01/24 08:21 [Doc.12846]
di Fondazione Nazionale dei Commercialisti


Oggetto: Chiarimenti in merito al riconoscimento della formazione per l'iscrizione all'albo ex art. 356 Codice della Crisi (CCII) anche per i gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi del comma 6, art. 4 del DM 202/2014.

 

Carissime/i,

a seguito della nota del Ministero della Giustizia del 10 novembre 2023 e dei colloqui informali intrattenuti con i Dirigenti del Ministero, sono riportate di seguito alcune indicazioni in merito alla documentazione che dovrà essere presentata dai gestori della crisi da sovraindebitamento per dimostrare l’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 4, commi 5 e 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202.

Al fine di consentire il riconoscimento dell’equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed i corsi di formazione iniziale e l’aggiornamento biennale per i gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del DM 202/2014 e dell’art. 7 del Regolamento FPC, in via eccezionale, si rende necessario procedere nuovamente all’emissione degli attestati di partecipazione al “Corso di formazione per l’iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure disciplinate nel codice della crisi e dell’insolvenza”, realizzato dal Consiglio Nazionale e disponibile sino al 31 dicembre 2023 (cod. evento 206445).

In particolare, conformemente alle previsioni dell’art. 7 del Regolamento FPC, dal nuovo attestato emergerà non solo la dichiarazione di equipollenza, ma anche la partecipazione al corso per un numero di ore non inferiore a 12.

Al fine di consentire l’elaborazione dei nuovi attestati, Vi invito a voler comunicare al Consiglio Nazionale (consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it) i nominativi ed i codici fiscali dei Colleghi che, avendo partecipato al suddetto corso, hanno presentato alla Vostra attenzione gli attesti già rilasciati al termine di ciascuna lezione al fine di documentare l’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 4, comma 5, lett. b) e d) del DM 202/2014 e ottenere l’iscrizione, o il mantenimento dell’iscrizione, nell’elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento.

I nuovi attestati che il Consiglio Nazionale rilascerà, previa verifica dell’effettiva partecipazione al corso, potranno essere presentati al Ministero della Giustizia al fine di ottenere l’iscrizione o il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi. Nelle more dell’emissione dei nuovi attestati Vi invito a non effettuare alcuna comunicazione al Ministero della Giustizia.

Si coglie l’occasione per evidenziare che in futuro per richiedere l’accreditamento dei corsi che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento FPC potranno essere ritenuti equipollenti con la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi da sovraindebitamento, dovrà essere utilizzato il codice materia D.4.19 “La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l’istituto, i destinatari della normativa, la procedura.

L’organismo e il gestore della crisi” e nella locandina dell’evento dovrà essere espressamente indicata la validità del corso ai fini dell’assolvimento formativo di cui all’art. 4, comma 5, lettere b) e d) del DM 202/2014. Tali informazioni si renderanno necessarie per consentire al Consiglio Nazionale di esprimere la propria valutazione in relazione alla sussistenza della citata equipollenza, che potrebbe essere riconosciuta anche solo in relazione ad una parte del corso (in ogni caso, nell’ambito di uno stesso corso, le ore da riconoscere come equipollenti non potranno mai essere inferiori a 12).

Si ricorda, infine, che sia l’obbligo formativo iniziale sia quello biennale impongono la frequenza di corsi per un numero complessivo di ore non inferiore a 40. Tale numero di ore potrà essere raggiunto anche attraverso la frequenza di più corsi.

Certo della Tua collaborazione, Ti invio cordiali saluti

Elbano de Nuccio 


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