Concorso dei creditori privilegiati con i creditori chirografari per la parte di credito non soddisfatta
Pubblicato il 04/07/16 12:08 [Doc.1286]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dello Studio Prof. Avv. Oreste Cagnasso e Associati

Concordato preventivo – Domanda – Presupposti di ammissibilità – Applicazione
La disciplina transitoria contemplata dal d.l. 83/2015 prevede che i nuovi e più stringenti presupposti di ammissibilità della domanda si applichino soltanto ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione (21 agosto 2015).

Concordato preventivo – Soddisfazione dei crediti chirografari in misura almeno pari al 20% - Applicazione
Se la domanda di concordato preventivo è stata depositata anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 83/2015 (21 agosto 2015), qualsiasi modifica successivamente apportata al piano e alla proposta non può intendersi espressione di una nuova e distinta domanda e quindi di un nuovo procedimento e, pertanto, il debitore non è tenuto ad assicurare una soddisfazione dei creditori chirografari pari almeno al 20%.

Fallimento – Creditori privilegiati– Credito non soddisfatto – Concorso con i creditori chirografari
La necessità del concorso dei creditori privilegiati con i creditori chirografari per la parte di credito non soddisfatta risulta positivamente prevista solo dalla disciplina del fallimento, intesa a regolare un trattamento che il debitore deve supinamente subire, senza possibilità di partecipare alla regolamentazione negoziale della crisi.

Concordato preventivo – Dichiarazione di inammissibilità della domanda – Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Oggetto
Quando la dichiarazione di fallimento è conseguenza della pronuncia di inammissibilità della domanda di concordato, può essere impugnata con reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento, eventualmente formulando censure rivolte esclusivamente avverso la dichiarazione di inammissibilità.

Concordato preventivo – Formazione delle classi – Classe monosoggettiva
La natura monosoggettiva delle classi non è in sé ragione di inammissibilità.


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