Concorso dei creditori privilegiati con i creditori chirografari per la parte di credito non soddisfatta
Pubblicato il 04/07/16 12:08 [Doc.1286]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura dello Studio Prof. Avv. Oreste Cagnasso e Associati
Concordato preventivo â Domanda â Presupposti di ammissibilità â Applicazione
La disciplina transitoria contemplata dal d.l. 83/2015 prevede che i nuovi e più stringenti presupposti di ammissibilità della domanda si applichino soltanto ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente allâentrata in vigore della legge di conversione (21 agosto 2015).
Concordato preventivo â Soddisfazione dei crediti chirografari in misura almeno pari al 20% - Applicazione
Se la domanda di concordato preventivo è stata depositata anteriormente allâentrata in vigore della legge di conversione del d.l. 83/2015 (21 agosto 2015), qualsiasi modifica successivamente apportata al piano e alla proposta non può intendersi espressione di una nuova e distinta domanda e quindi di un nuovo procedimento e, pertanto, il debitore non è tenuto ad assicurare una soddisfazione dei creditori chirografari pari almeno al 20%.
Fallimento â Creditori privilegiatiâ Credito non soddisfatto â Concorso con i creditori chirografari
La necessità del concorso dei creditori privilegiati con i creditori chirografari per la parte di credito non soddisfatta risulta positivamente prevista solo dalla disciplina del fallimento, intesa a regolare un trattamento che il debitore deve supinamente subire, senza possibilità di partecipare alla regolamentazione negoziale della crisi.
Concordato preventivo â Dichiarazione di inammissibilità della domanda â Dichiarazione di fallimento â Reclamo â Oggetto
Quando la dichiarazione di fallimento è conseguenza della pronuncia di inammissibilità della domanda di concordato, può essere impugnata con reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento, eventualmente formulando censure rivolte esclusivamente avverso la dichiarazione di inammissibilità .
Concordato preventivo â Formazione delle classi â Classe monosoggettiva
La natura monosoggettiva delle classi non è in sé ragione di inammissibilità .
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