In sede di verifica di anomalia dell'offerta la stazione appaltante deve tener conto dei nuovi livelli retributivi previsti dal ccnl sopravvenuto in corso di gara
Pubblicato il 20/01/24 00:00 [Doc.12860]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


Cons. Stato, sez. V, 15.1.2024 n. 453

La stipula del nuovo CCNL di settore, intervenuta nel corso della procedura di gara, impone alla Stazione Appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto oggetto di affidamento, e conseguentemente la Stazione Appaltante deve verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata quale possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere i nuovi costi. Tale stipula sopravvenuta non può essere considerata una sopravvenienza per l’offerente, trattandosi di rinnovi periodici dei quali l’imprenditore dovrebbe tenere conto all’atto della formulazione della sua offerta.

La pronuncia è di interesse anche perché il tema della sopravvenienza del CCNL non è stato trattato dal legislatore del 2023, con conseguenti dubbi rispetto agli effetti del rinnovo (in particolare, a mio avviso, in relazione alle conseguenze sull’indicazione del concorrente fornita in sede di gara che non può automaticamente essere traslata al CCNL rinnovato (che assume, salvo errore, anche un diverso codice CNEL).

Interessante anche, sotto il profilo processuale, l’applicazione del principio di one-shot: trattandosi del secondo ricorso avente ad oggetto la valutazione di anomalia dell’offerta nella stessa gara il giudice amministrativo dichiara che è precluso all’amministrazione di rideterminarsi ancora una volta in senso sfavorevole al concorrente (vincolando quindi l’Amministrazione all’esclusione del primo graduato).

 


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