Catastrofe del volo MH17: la riservatezza di talune informazioni relative alla sicurezza aerea è giustificata e proporzionata
Pubblicato il 27/01/24 00:00 [Doc.12878]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-451/22 | RTL Nederland e RTL Nieuws

Il 17 luglio 2014, 298 persone hanno perso la vita quando l’aereo che effettuava il volo di linea MH17 di Malaysia Airlines, da Amsterdam (Paesi Bassi) a Kuala Lumpur (Malaysia), è stato abbattuto in volo da un missile di origine russa mentre si trovava sopra Hrabove, un villaggio nel Donbass, regione dell’Ucraina orientale all’epoca controllata da separatisti pro-russi. Nel 2018, RTL Nederland e RTL Nieuws, due imprese olandesi del settore dei media, hanno chiesto informazioni al riguardo al governo dei Paesi Bassi. Il ministro competente ha respinto detta domanda, adducendo la riservatezza delle informazioni di cui trattasi, in forza del diritto nazionale e del diritto dell’Unione 1 . Le imprese RTL contestano tale riservatezza. Inoltre, nell'ambito dell'appello da esse interposto dinanzi Consiglio di Stato (Paesi Bassi), esse invocano il diritto fondamentale alla libertà di espressione e d'informazione nonché il ruolo specifico di «cane da guardia» riconosciuto agli organi di stampa in detto contesto. Nella sua sentenza, la Corte di giustizia conferma che la riservatezza delle informazioni relative agli incidenti e inconvenienti aerei costituisce un elemento centrale del sistema di vigilanza e di controllo istituito dal legislatore dell’Unione allo scopo di migliorare la sicurezza aerea, basato sulla raccolta, la condivisione fra autorità pubbliche e l’analisi delle informazioni in discussione. La Corte precisa altresì che la riservatezza di cui trattasi è rigorosa e si applica a tutte le informazioni registrate o elaborate a tal fine dalle autorità nazionali competenti. Infine, essa ricorda che detto obbligo ha come corollario il divieto di mettere a disposizione o di utilizzare tali informazioni per qualsivoglia altro scopo. Peraltro, la Corte dichiara che, sebbene detto regime generale e rigoroso di riservatezza sia tale da ledere il diritto alla libertà di espressione e di informazione, è giustificato e proporzionato all'obiettivo da esso perseguito. Esso non impedisce infatti al pubblico e ai media di cercare d’informarsi su tale argomento presso altre fonti o con altri mezzi. Inoltre, non esclude qualsiasi possibilità di diffusione delle informazioni di cui trattasi, su iniziativa e sotto il controllo delle autorità o giudici competenti, nella misura in cui ciò sia compatibile con la salvaguardia della sicurezza aerea.


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