Ici: la legittimazione passiva coinvolge anche il Comune
Pubblicato il 27/01/24 00:00 [Doc.12882]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


La Cassazione revoca una propria ordinanza che non ha tenuto conto del fatto che l’accertata, fin dal primo grado, aveva eccepito lo scostamento dell’ente locale dai valori catastali

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In materia Ici, la suprema Corte ha riconosciuto la legittimazione passiva del Comune, quando la pretesa tributaria è avanzata sulla base di estimi diversi da quelli dichiarati dal contribuente o da quelli notificati dall’Agenzia del territorio.

Il caso
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 32288 del 21 novembre 2023, è intervenuta sul caso giudiziario, che ha preso le mosse dagli accertamenti emessi per il triennio 2009, 2010 e 2011, dal Comune di Roma, per recuperare la maggior imposta comunale sugli immobili (Ici), dovuta per ciascun anno e calcolata sulla base di un estimo autonomamente definito dal medesimo Comune.

I due gradi di merito e quello di legittimità si erano conclusi con il rigetto dell’eccezione sollevata dalla società-contribuente, incentrata sul fatto che l’Agenzia del territorio non avesse mai notificato una variazione della rendita catastale, attribuita a un fabbricato di sua proprietà. La contribuente, in tutti i gradi di giudizio, ha sostenuto l’illegittimità della pretesa comunale, perché quantificata applicando valori superiori a quelli catastali.

Alla luce di quanto sopra, la vicenda giudiziaria si sarebbe potuta considerare conclusa con la totale soccombenza della parte privata, in tutti i gradi di giudizio; ma la difesa della società ha proposto ricorso per revocazione contro l’ordinanza n. 16364 del 19 giugno 2021, con la quale la suprema Corte aveva sugellato la doppia pronuncia conforme di merito.

La sezione tributaria della Cassazione, riesaminando il supremo pronunciamento del 2021, ha constatato l’errore in giudicando, precedentemente commesso: in sede di giudizio di legittimità, era stata disconosciuta la rilevante circostanza che la società, fin dal primo grado, aveva eccepito lo scostamento del Comune dai valori catastali.

Il principio giuridico
Sul piano prettamente giuridico, con questa pronuncia, la suprema Corte ha riequilibrato gli oneri probatori, tra le parti processuali, in materia di Ici, trovando un punto d’incontro tra un primo filone giurisprudenziale, secondo il quale l’ente impositore è il legittimato passivo e l’Agenzia delle entrate - Territorio può assumere il ruolo di litisconsorte facoltativo improprio, e il secondo filone di merito, più rigido, che disconosce tout court la legittimazione passiva dell’ente impositore.

Nel caso in trattazione, i giudici di primo e di secondo grado, rispettivamente con le loro pronunce (Ctp Roma, sentenza n. 23699/41/2016 e Ctr Lazio, sentenza n. 7378/9/2017), hanno sposato il secondo orientamento, secondo il quale “la notifica del nuovo classamento, contestata dalla società, è di esclusiva spettanza dell’Agenzia del territorio” e, di conseguenza, soltanto quest’ultima sarebbe titolare della legittimazione processuale passiva.

Per contro, l’altro orientamento giurisprudenziale ritiene che “se nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in materia di ICI, promosso nei confronti del Comune, il contribuente propone rilievi attinenti ai criteri di determinazione della rendita, ciò "non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con l'Agenzia del territorio e, quindi, all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., essendo il Comune estraneo alla determinazione della rendita, che costituisce soltanto il presupposto di fatto su cui si fonda l'atto impositivo; sussiste, invece, un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone una autonoma citazione dell'Agenzia da parte del ricorrente nello stesso processo in cui è citato il Comune, per una trattazione congiunta delle relative questioni, le quali rimangono tuttavia autonome (Cass. n. 10571 del 2010; v. anche Cass. nn. 9203 del 2007 e 26380 del 2006)” (cfr Cassazione, sentenza n. 30717/2011).

In punto di diritto, la suprema Corte, con l’ordinanza di novembre 2023, ha ribadito (cfr Cassazione, pronuncia n. 5404/2012) e rinvigorito il valore fondativo della notifica della variazione degli estimi, conferendo granitica ineludibilità dell’obbligo fissato dall’articolo 74 della legge n. 342/2000. In pratica, in assenza di una formale notifica, eseguita dall’Agenzia delle entrate – ufficio del Territorio, l’ente impositore deve attenersi al valore catastale, anche se esso discende da quantificazione autodefinita dal contribuente, con presentazione della dichiarazione di accatastamento, tramite Docfa (Documento catasto fabbricati), ai sensi del Dm n. 701/1994. Qualora, invece, l’ente impositore si discosti dai valori catastali, esso non può eccepire la carenza di legittimazione passiva, perché risulta essere l’unico soggetto titolato a resistere alle contestazioni del contribuente, dal momento che ha assunto autonomi elementi per determinare un imponibile diverso da quello catastalmente definito.

 

 

 


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