TRIBUNALE MONZA - Delega a società non iscritta all'albo di cui all'art. 106 t.u.b. e sospensione dell'esecuzione
Pubblicato il 25/01/24 09:15 [Doc.12897]
di Redazione IL CASO.it


di Livio De Miranda, Consulente analista finanziario CTP bancario

La delega è nulla per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.

L'atto con cui la società veicolo conferisce la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo di cui all'art. 106 t.u.b. è nullo per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. Alle medesime conclusioni deve ovviamente pervenirsi anche con riferimento all'eventuale contratto di mandato stipulato tra i medesimi soggetti.

La nullità di tali atti comporta che la società non iscritta all'albo risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo e non può, pertanto, riscuotere i crediti in nome e per conto di quest'ultima.

Ciò si riverbera, inoltre, sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata. Secondo quanto disposto dall'art. 7 c.p.c., infatti, la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita dal soggetto rappresentato unicamente a colui che abbia altresì il potere di rappresentanza sostanziale.

 


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