Il Tribunale conferma che il segno figurativo NOAH può continuare ad essere registrato come marchio dell'Unione europea per le magliette polo e i maglioni
Pubblicato il 30/01/24 00:00 [Doc.12898]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza del Tribunale nella causa T-562/22 | Noah Clothing / EUIPO - Noah (NOAH)

Nel 2008, Yannick Noah, ex giocatore di tennis francese, ha fatto registrare presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), come marchio dell'Unione europea, il seguente segno figurativo: Tale registrazione riguardava, in particolare, prodotti in cuoio e sue imitazioni, abbigliamento, compresi magliette polo e maglioni, nonché giochi e giocattoli. Nel 2019, la Noah Clothing LLC, una società con sede a New York (Stati Uniti) che commercializza articoli di abbigliamento, ha depositato una domanda di decadenza di tale marchio presso l'EUIPO, con la motivazione che quest'ultimo non era stato oggetto di un uso effettivo nell'Unione europea per un periodo ininterrotto di cinque anni per tutti i prodotti interessati. Nel luglio 2022, l'EUIPO ha dichiarato la decadenza del marchio contestato per tutti i prodotti in questione, ad eccezione delle magliette polo e dei maglioni. La Noah Clothing LLC ha chiesto al Tribunale dell'Unione europea l'annullamento della decisione dell'EUIPO nella parte in cui quest'ultimo non ha dichiarato la decadenza del marchio contestato anche per le magliette polo e i maglioni. Il Tribunale respinge tale ricorso. Esso rileva come il fatto che il marchio contestato sia stato utilizzato dal suo titolare in una forma leggermente diversa dalla sua forma registrata, in quanto conteneva l'aggiunta della prima lettera del nome di Yannick Noah, vale a dire la lettera maiuscola «Y», seguita da un punto, non ha alterato il suo carattere distintivo iniziale. Pertanto, la forma di tale marchio, come utilizzata nel commercio, equivale globalmente alla sua versione registrata. Esso osserva altresì che il marchio contestato è stato utilizzato in relazione alla commercializzazione di «pullover senza maniche», vale a dire di prodotti non espressamente ricompresi nella sua registrazione, il che non mette in discussione la pertinenza di tale utilizzo ai fini dell'accertamento di un uso effettivo. Infatti, tali indumenti sono destinati, come i maglioni, a coprire la parte superiore del corpo, di modo che essi possono anche essere qualificati Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! come «maglioni», ricompresi in tale registrazione. Infine, il Tribunale conferma che il titolare del marchio contestato ne ha effettivamente fatto un uso effettivo per le magliette polo e i maglioni, tenuto conto, in particolare, di una commercializzazione relativamente costante nel corso del periodo rilevante e della strategia di marketing consistente in un'edizione limitata di capi di abbigliamento.


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