Non c'è diritto a compensazione pecuniaria forfettaria in caso di mancata presentazione all'imbarco di un volo arrivato con un ritardo prolungato
Pubblicato il 31/01/24 00:00 [Doc.12915]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenze della Corte nelle cause C-474/22 | Laudamotion (Rinuncia a un volo in ritardo) e C-54/23 | Laudamotion e Ryanair Non c’è diritto a compensazione pecuniaria forfettaria in caso di mancata presentazione all'imbarco di un volo arrivato con un ritardo prolungato, né quando l'acquisto di un biglietto su un volo alternativo ha consentito di arrivare a destinazione con meno di tre ore di ritardo Non si configura, in tali circostanze, un danno da perdita di tempo Per due voli tra Düsseldorf e Palma di Maiorca, operati dalla compagnia aerea Laudamotion, è stato annunciato un ritardo di oltre tre ore. Temendo che il ritardo del volo per il quale disponevano di una prenotazione facesse loro perdere un appuntamento di lavoro, due passeggeri hanno deciso di non utilizzare il volo. Il volo del primo passeggero è effettivamente arrivato con un ritardo di 3 ore e 32 minuti. Il secondo passeggero, dal canto suo, ha prenotato autonomamente un volo alternativo, grazie al quale è arrivato a destinazione con un ritardo di meno di tre ore rispetto al volo originario. La società di assistenza legale flightright, alla quale il primo passeggero ha ceduto i suoi diritti, e il secondo passeggero, hanno agito in giudizio contro la Laudamotion dinanzi ai giudici tedeschi al fine di ottenere la compensazione pecuniaria forfettaria di EUR 250 che ogni passeggero può, in linea di principio, rivendicare, conformemente al regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo 1 , in caso di ritardo di un volo di tre ore o più rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto. La Corte federale di giustizia tedesca chiede alla Corte di giustizia se, qualora sia annunciato che un volo dovrebbe subire un ritardo di almeno tre ore rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto, un passeggero abbia diritto a tale compensazione pecuniaria nel caso in cui non si sia presentato all'accettazione o abbia prenotato autonomamente un volo alternativo che gli ha permesso di raggiungere la destinazione finale con un ritardo inferiore a tre ore. Secondo la Corte, queste due fattispecie non danno diritto alla compensazione pecuniaria forfettaria. Essa ricorda la sua giurisprudenza2 secondo la quale, ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria, quando il ritardo è pari o superiore a tre ore i passeggeri di voli ritardati sono assimilati ai passeggeri di voli cancellati. L'elemento cruciale che ha indotto la Corte a tale assimilazione attiene al fatto che i passeggeri di un volo che presenta un ritardo prolungato subiscono, al pari dei passeggeri di un volo cancellato, un danno che si concretizza in una perdita di tempo irreversibile, pari o superiore a tre ore. Orbene, un passeggero che non si è recato all'aeroporto, non ha subito, con ogni probabilità, tale perdita di tempo. Inoltre, quando un volo presenta un ritardo prolungato, esso è comunque destinato a essere effettuato, cosicché le operazioni di registrazione devono essere compiute. Ne consegue che i passeggeri il cui volo subisce un ritardo prolungato non sono dispensati dall'obbligo di presentarsi all'accettazione, contrariamente ai passeggeri il cui volo è cancellato e per i quali tale esenzione è espressamente prevista dal regolamento sui diritti dei passeggeri Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! del trasporto aereo. Infine, tale regolamento mira a risarcire i danni pressoché identici di tutti i passeggeri. Orbene, un danno causato dall’aver perso un appuntamento di lavoro riveste carattere individuale. Esso potrebbe quindi essere compensato solo mediante un «risarcimento supplementare» 3 . Inoltre, non subisce una perdita di tempo che dia diritto a compensazione pecuniaria nemmeno il passeggero che volontariamente non abbia utilizzato il volo per il quale disponeva di una prenotazione confermata e che, grazie a un volo alternativo sul quale ha prenotato un posto di propria iniziativa, sia arrivato alla destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto. La Corte ricorda che il regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo mira a porre rimedio alle difficoltà e ai «gravi disagi» subiti dai passeggeri in relazione a un volo. Orbene, tali disagi, eventualmente derivanti dal fatto che un passeggero abbia dovuto trovare autonomamente un volo alternativo, non possono essere considerati «gravi» ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, qualora questi abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo inferiore a tre ore.


© Riproduzione Riservata