È irrilevante la mancata allegazione della copia della cartella di pagamento con file "Pdf nativo" quando l'atto in essa contenuto, precedentemente notificato, è noto al ricorrente o quando non si contesta la sua difformità rispetto all'originale. Lo ha stabilito, in tema di notifica degli atti dell'Amministrazione fiscale, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 28852 del 18 ottobre 2023, accogliendo le tesi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e respingendo un ricorso presentato dal contribuente.
I giudici di piazza Cavour hanno, infatti, chiarito che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico che sia duplicato dell'atto originario (atto nativo digitale), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (copia informatica), ossia un file in formato Pdf semplice, in quanto nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite Pec, venga sottoscritta con firma digitale.
Il caso e il giudizio di merito
Una società, operante nell’organizzazione di viaggi, escursioni e pacchetti turistici, impugnava una comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo di sua proprietà, notificatagli dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la soddisfazione di un credito erariale derivante da sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada.
Lamentando il difetto di inesistenza della notifica, la società contribuente impugnava la comunicazione di preavviso di fermo e la correlata cartella di pagamento dinanzi ai giudici tributari di merito. Ma, sia i magistrati tributari di primo grado che, successivamente, quelli di appello respingevano il ricorso della società, confermando il buon operato dell’Agente della riscossione e la validità della notifica degli atti fiscali da questo operata.
Alla società non rimaneva, dunque, che proporre ricorso di ultima istanza dinanzi la suprema Corte di cassazione, ricorso che affidava a diversi motivi.
In particolare, ad avviso della contribuente la notificazione avvenuta nei suoi confronti sarebbe da considerarsi giuridicamente inesistente in quanto avvenuta a mezzo Pec, con allegazione alla mail dell'atto in formato Pdf semplice, ovvero una copia per immagine su supporto informatico, e non già invece come documento informatico provvisto di firma digitale, ovvero un Pdf nativo digitale.
La società, dunque, eccepisce l’inesistenza della notifica, ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale, per essersi la stessa concretata nella trasmissione da parte dell’Agente della riscossione di una mera scansione dell'atto priva, per altro, della sottoscrizione digitale
Lamenta, inoltre, un’errata comprensione, da parte del giudice di merito, del thema decidendum in quanto, ad avviso della ricorrente, i magistrati tributari avrebbero riferito il denunciato vizio di inesistenza della notifica alla sola cartella di pagamento e non, invece, come sostenuto dalla società, al preavviso di fermo amministrativo.
In ultima istanza, la contribuente eccepisce anche il vizio di motivazione apparente della sentenza dei giudici di merito.
La decisione della Cassazione
Chiamati a pronunciarsi definitivamente sulla questione, i giudici di legittimità hanno dato ragione al Fisco, accogliendo le tesi dell'Amministrazione finanziaria e confermando la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
In primo luogo, i magistrati di piazza Cavour hanno analizzato la lamentela della contribuente circa una paventata errata comprensione, da parte dei giudici di merito, dell’oggetto della domanda. In proposito, i giudici di ultima istanza hanno confermato il buon operato dei magistrati tributari, che con la loro pronuncia hanno esaminato nel merito gli eventuali vizi di regolarità formale di tutti gli atti della riscossione dedotti in lite, affermando l’irrilevanza delle prospettate nullità notificatorie, per l’intervenuta sanatoria data dall’incontrovertibile conoscenza degli stessi da parte del destinatario, evinta dalla impugnativa proposta contro gli atti impositivi del Fisco.
E proprio con riguardo alla validità del processo di notificazione posto in essere dall’Agente della riscossione, la Corte di cassazione ha chiarito come sia da ritenersi irrilevante la mancata allegazione della copia della cartella di pagamento con file "Pdf nativo" sul rilievo che si trattava di “atto già notificato nell'anno 2017, e quindi ben noto all'opponente, che, per di più, non contesta affatto la sua difformità rispetto all'originale".
Da un punto di vista più generale, i magistrati romani hanno affermato che, ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), f) e i-ter), del Dpr n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata) e dell’articolo 20 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (l’"atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la "copia informatica"), ossia, appunto, un file in formato Pdf semplice, precisando, inoltre, che "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale” (cfr Cassazione, pronunce nn. 21328/2020, 14402/2020 e 30948/2019).
In particolare, nella sentenza n. 21328 del 2020 la suprema Corte, anche rifacendosi al principio di conservazione degli atti e del raggiungimento dello scopo, ha ribadito come l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità allorquando la consegna dello stesso abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato, così, il raggiungimento dello scopo al quale la notificazione stessa era destinata.
Sempre con riferimento alla notificazione via Pec, con la medesima pronuncia del 2020, sposata dall’odierna sentenza della Corte, i magistrati romani hanno chiarito come non appaia necessaria la presenza dell'attestazione di conformità, atteso che, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale, le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
Infine, per quanto concerne la doglianza della società circa la motivazione apparente della decisione dei giudici di merito, la Corte l’ha respinta in quanto infondata, ricordando come si è in presenza di motivazione apparente, causa di nullità della sentenza, quando il giudice ometta di esporre i motivi, in fatto e in diritto, della decisione, non rendendo intellegibile l'iter logico seguito per pervenire alla decisione presa, così impedendo la praticabilità di un controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento, cosa che non è avvenuta nella pronuncia dei giudici tributari appellata.
In conclusione, definitivamente pronunciandosi, la Corte di Cassazione ha respinto l’appello della società contribuente affermando i principi di diritto per cui, ai fini della validità del procedimento di notificazione degli atti tributari tramite Pec:
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non assume rilevanza la mancata allegazione della copia della cartella di pagamento con file "Pdf nativo" quando l'atto in essa contenuto, precedentemente notificato, è noto al ricorrente o quando non si contesta la sua difformità rispetto all'originale
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la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico che sia duplicato informatico dell'atto originario (atto nativo digitale), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di un documento in originale cartaceo, ossia allegando un file in formato Pdf semplice senza firma digitale
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nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea venga sottoscritta con firma digitale
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non è necessaria la presenza dell’attestazione di conformità.