I gravi motivi del recesso escludono che il conduttore possa esplicitare successivamente le ragioni della determinazione assunta
Pubblicato il 08/02/24 00:00 [Doc.12949]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 30862 del 06/11/2023

Locazione di immobile conclusa dalla P.A. "iure privatorum" - Gravi motivi ex art. 27 della l. n. 392 del 1978 - Indicazione - Modalità - Contestualità rispetto alla comunicazione del recesso - Necessità - Applicazione di disposizioni di legge in tema di spending review diverse quelle espressamente invocate nelle comunicazioni di recesso - Esclusione - Fattispecie.
 
In tema di locazione immobiliare conclusa dalla P.A. "iure privatorum", quale conduttrice, la necessità che i gravi motivi del recesso, ex art. 27 della l. n. 392 del 1978, siano enunciati nella comunicazione a tal fine prevista esclude che il conduttore possa esplicitare successivamente le ragioni della determinazione assunta, invocando disposizioni di legge in tema di spending review diverse da quelle espressamente indicate in tale comunicazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ai fini della legittimità del recesso comunicato dall'INAIL, aveva tenuto conto esclusivamente delle ragioni esplicitate nella comunicazione, senza prendere in esame altre disposizioni normative, addotte solo in sede di legittimità).


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