Cassazione - Responsabilità processuale aggravata: l'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c.
Pubblicato il 14/02/24 09:05 [Doc.12965]
di Redazione IL CASO.it


Sez. 3 - , Ordinanza n. 36593 del 30/12/2023 (Rv. 669750 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: TATANGELO AUGUSTO


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - Domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. - Concorso con l'azione di responsabilità excontrattuale ex art. 2043 c.c. - Ammissibilità - Esclusione – Proponibilità in autonomo giudizio – Inammissibilità - Fattispecie.

L'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile la domanda volta al risarcimento dei danni derivanti dall'abusivo esercizio dell'azione esecutiva, proposta autonomamente anziché in seno al giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., nel quale era stata accertata l'inesistenza del credito vantato dal procedente).

 


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