Cassazione - Definizione agevolata ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 e Compensazione delle spese processuali
Pubblicato il 16/02/24 00:00 [Doc.12968]
di Redazione IL CASO.it


Sez. 3 - , Ordinanza n. 2828 del 30/01/2024 (Rv. 669864 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO.  Estensore: FANTICINI GIOVANNI


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - Definizione agevolata ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 - Spese processuali - Compensazione - Necessità (valore della cartella euro 280,78)

L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere - in conseguenza dell'annullamento dei debiti tributari fino a mille euro ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 - comporta necessariamente la compensazione delle spese processuali tra le parti, risultando la controversia definita "ope legis" e, cioè, in virtù di un fatto ad essa estraneo.

 


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