Codice appalti 2023. Non può essere escluso da un'indagine di mercato il concorrente che abbia richiesto alla stazione appaltante il pagamento di somme dovute
Pubblicato il 17/02/24 00:00 [Doc.12976]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


TAR Calabria, Reggio Calabria, 12.2.2024 n. 122
L'indagine di mercato, pur non potendo ingenerare alcun affidamento degli operatori economici rispetto alla successiva aggiudicazione di un contratto, è pur sempre un procedimento soggetto ai principi generali del Codice Appalti del 2023.
Con tali principi si pone in contrasto la scelta di un'Amministrazione di escludere un concorrente sulla base della sola considerazione che quest'ultimo ha richiesto il pagamento del corrispettivo di lavori commissionati, in passato, dalla stessa amministrazione, senza che questa ne avesse mai contestato il corretto svolgimento. In particolare, tale decisione si pone in contrasto con il principio di buona fede, con il principio di favor partecipationis e con i principi di fiducia e del risultato.
(Parole chiave e norme: art. 2 dell’allegato II al D.lgs. n. 36/2023; art. 48 d.lgs. 36/2023; indagine di mercato; art. 1 d.lgs. 36/2023; art. 2 d.lgs. 36/2023; art. 5 d.lgs. 36/2023; art. 10 d.lgs. 36/2023; principio della fiducia; principio del risultato; principio di buona fede; principio del favor partecipationis)

 


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