La contabilità "in nero" o "parallela" è valido presupposto per l'induttivo
Pubblicato il 18/02/24 00:00 [Doc.12978]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Rappresenta, infatti, un legittimo elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, della situazione patrimoniale dell'imprenditore e dell’attività dell’impresa

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La documentazione extracontabile rivenuta presso l’abitazione del contribuente relativa, tra l’altro, a pagamenti effettuati a favore di due lavoratori dipendenti senza l'effettuazione delle prescritte ritenute rappresenta, stabilisce l’ordinanza n. 33587 del 1° dicembre 2023, elemento probatorio utile, sia pure meramente presuntivo, di operazioni fiscalmente rilevanti non contabilizzate

La questione controversa prende spunto da una sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia con la quale veniva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Ctp di Agrigento che, al contrario, aveva accolto il ricorso proposto da un contribuente relativo un avviso di accertamento con il quale, ai sensi dell'articolo 41-bis Dpr n. 600/1973, veniva contestato l'omesso versamento di ritenute Irpef per l'anno d'imposta 2011.

La Ctr valutava che la documentazione extracontabile rinvenuta nella disponibilità del contribuente attestasse i pagamenti effettuati in favore di due lavoratori dipendenti senza l'effettuazione delle prescritte ritenute.
Avverso la suddetta sentenza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo al quale ha replicato l’ufficio con controricorso.

I giudici di piazza Cavour, con l’ordinanza n. 33587 dello scorso 1° dicembre 2023, hanno rigettato il gravame condannando la parte al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Il ricorrente aveva denunciato la presunta violazione e falsa applicazione dell'articolo 23 del Dpr n. 600/1973, in combinato disposto con l'articolo 49 Tuir e l'articolo 2094 del cc contestando, in sintesi, la qualificazione in termini di lavoro dipendente del rapporto intercorso tra lui e i due collaboratori, in assenza di prove o presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare la subordinazione e i requisiti previsti dall'articolo 2094 del codice civile.

La Cassazione, all’esito dalla disamina di merito, lo ha ritenuto infondato.
In via preliminare, la Corte ha richiamato l'orientamento di legittimità in base al quale la “contabilità in nero” o “parallela rappresenta elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, legittimamente valutabile, in relazione all'esistenza di operazioni non contabilizzate.
In particolare, essa rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dagli articoli 39 del Dpr n. 600/1973 e 54 del Dpr n. 633/1972, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli articoli 2709 e successivi del codice civile, tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore e il risultato economico dell'attività svolta.
Sicché, detta “contabilità in nero legittima di per sé, e a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli (cfr ex multis, Cassazione, n. 19499/2020, n. 20902/2014 e n. 24051/2011).

Nel caso in esame, la Ctr ha rilevato che, in occasione dell'accesso nell'abitazione del contribuente, la Guardia di finanza aveva rinvenuto documentazione extracontabile relativa a lavori edili ove erano annotati il numero delle giornate lavorative prestate dai due lavoratori nonché dallo stesso ricorrente e il corrispettivo dovuto.
Valutate anche le dichiarazioni rese dalla parte (che ha riferito di incassare il denaro dai committenti per poi provvedere al pagamento dei due lavoratori), la Ctr è pervenuta alla ragionevole conclusione - fondata sull'apprezzamento delle circostanze di fatto innanzi richiamate - che la “contabilità in nero” rinvenuta dimostrasse l'esistenza delle operazioni non contabilizzate e che i due lavoratori fossero assoggettati a un rapporto di lavoro dipendente di fatto.

 

 

 

 

 


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