Azione di risoluzione del contratto di locazione di società conduttrice cancellata dal registro delle imprese
Pubblicato il 16/02/24 00:00 [Doc.12981]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 30832 del 06/11/2023

Cancellazione della società conduttrice dal registro delle imprese - Estinzione della società - Esperibilità dell’azione di risoluzione del contratto e restituzione del bene locato nei confronti dei soci - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di locazione, in caso di estinzione della società conduttrice conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, l'azione di risoluzione del contratto e restituzione del bene locato è esperibile nei confronti dei soci, in quanto, ai sensi dell'art. 2495 c.c., a seguito dell'estinzione i soci succedono in tutti i rapporti obbligatori aventi natura patrimoniale, e, quindi, anche nel contratto di locazione stipulato dalla società estinta dal quale deriva un fascio di obbligazioni che comprende, non solo quella di corrispondere i canoni pattuiti, ma anche quella di restituire l'immobile alla cessazione del rapporto.


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